Informazione al consumatore
Informazione al consumatore ed etichettatura dei prodotti
I prodotti offerti in vendita al consumatore finale devono riportare delle indicazioni obbligatorie per consentirgli una scelta ed un acquisto consapevoli.
Alcuni prodotti sono disciplinati in modo specifico da norme nazionali che recepiscono norme comunitarie. A titolo esemplificativo è possibile consultare le sezioni dedicate a:
- prodotti tessili;
- calzature;
- prodotti connessi all'energia;
- giocattoli;
- materiale elettrico a bassa tensione;
- emissione CO2 e consumo carburante delle auto nuove;
- credito al consumo.
Per altri prodotti, ad esempio i mobili, gli oggetti per la casa, ecc. esiste un obbligo generale di etichettatura disciplinato dal Codice del Consumo.
Responsabilità degli operatori
Obblighi del fornitore
Il fornitore è il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nell'Unione europea oppure l'importatore che immette o mette in servizio il prodotto sul mercato dell'Unione. In mancanza di questi è considerato fornitore la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio prodotti contemplati dal D. Lgs. n. 104/2012.
I fornitori che immettono sul mercato o che mettono in servizio i prodotti connessi all'energia, devono fornire un'etichetta, una scheda informativa e una documentazione tecnica, come stabilito dall'articolo 5 del D. Lgs. n. 104/2012.
Riguardo all'etichettatura e alle informazioni relative ai prodotti, i fornitori forniscono gratuitamente le necessarie etichette ai distributori.
I fornitori sono responsabili dell'esattezza delle etichette e delle schede fornite. La fornitura dell'etichetta e della scheda presuppone il consenso del fornitore alla pubblicazione delle informazioni in esse riportate.
I fornitori devono tengono la documentazione tecnica a disposizione, a fini di ispezione, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo prodotto interessato.
Su richiesta del Ministero delle Imprese e del Made in Italy o delle altre Amministrazioni responsabili dei controlli i fornitori mettono a disposizione la documentazione tecnica in formato elettronico entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. In seguito ad una richiesta motivata da parte del Ministero dello sviluppo economico o delle altre Amministrazioni responsabili dei controlli, il fornitore fornisce una traduzione delle parti pertinenti della documentazione tecnica in italiano o in inglese.
Obblighi del distributore
Il distributore è qualsiasi dettagliante o qualsiasi altra persona che vende, affitta, offre in locazione finanziaria, o espone prodotti agli utilizzatori finali.
I distributori espongono le etichette, in maniera visibile e leggibile, e presentano la scheda nell'opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che correda i prodotti quando sono venduti agli utilizzatori finali. La scheda informativa è redatta in lingua italiana, come stabilito dall'articolo 6 del D. Lgs. n. 104/2012.
Vendita a distanza
Per i casi in cui i prodotti sono posti in vendita, affitto o locazione finanziaria, per corrispondenza, su catalogo, via internet, tramite televendita o in qualsiasi altra forma implicante che il potenziale utilizzatore finale non possa prendere visione del prodotto esposto, l'articolo 7 del D. Lgs. n. 104/2012 garantisce che ai potenziali utilizzatori finali siano fornite le informazioni indicate sull'etichetta del prodotto e nella scheda prima di acquistare il prodotto.
Etichettatura generale dei prodotti
In Italia i prodotti offerti in vendita al consumatore finale devono riportare in lingua italiana sull'etichetta, sul prodotto, sulla confezione o sul foglio informativo, almeno le indicazioni relative a:
- denominazione legale o merceologica del prodotto;
- nome/ragione sociale/marchio e sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
- eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose, all'ambiente;
- materiali impiegati e metodi di lavorazione, nel caso possano essere determinanti per la qualità e le caratteristiche merceologiche del prodotto;
- istruzioni, eventuali precauzioni e destinazione d'uso, se utili ai fini della fruizione e sicurezza del prodotto.
Sono esclusi dall'obbligo di riportare le indicazioni i prodotti disciplinati da norme comunitarie e dai relativi atti di recepimento nazionale e i prodotti disciplinati da norme nazionali, per gli aspetti già considerati. I prodotti disciplinati da norme comunitarie prevedono già obblighi specifici di etichettatura.
Sanzioni
La mancata ottemperanza agli obblighi di informazione nei termini sopra riportati comporta una sanzione che può andare da 516 euro fino 25.823 euro. La determinazione della misura della sanzione farà riferimento ai criteri di prezzo del prodotto e unità di prodotto poste in vendita.
Autorità di vigilanza
L'attività di vigilanza in materia è svolta dalla Polizia amministrativa, fermo restando il potere di accertamento degli organi di Polizia giudiziaria.
Codice del Consumo - D.lgs.n.206/2005, artt.5-12