Organo di controllo - Revisore
Obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore per le società a responsabilità limitata e per le cooperative previsto dall'articolo 379 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza (D.lgs. n. 14/2019) che ha modificato l’art. 2477 c.c..
Per effetto delle modifiche normative intervenute, la nomina è obbligatoria se la società:
1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
3. ha superato per 2 esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
3.1 totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
3.2 ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3.3 dipendenti, occupati, in media durante l’esercizio: 20 unità (parametro ULA - Unità lavorative annue secondo quanto previsto dall’articolo 2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005).
Con riferimento al punto 3) l'obbligo di nomina cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti indicati.
Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio in cui vengono superati i limiti che determinano l'obbligo, l'assemblea deve provvedere a nominare l'organo di controllo (consultare il supporto specialistico SARI).
Si comunica che è stato inviato alle imprese potenzialmente prive dell'organo di controllo o del revisore un avviso preliminare per la regolarizzazione dell’iscrizione al registro delle imprese assegnando un termine di 30 giorni (31 dicembre 2024).
Per informazioni al riguardo è possibile inviare una email all'indirizzo: organocontrollo.revisore@fera.camcom.it