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Iscrizione all'Albo Imprese Artigiane

ultima modifica 19/07/2016 00:18
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In caso di presentazione della domanda di iscrizione di nuova impresa l’avvio dell’attività può essere solo contestuale alla presentazione della Comunicazione Unica. In caso di successiva acquisizione dei requisiti per l'iscrizione, la domanda deve essere presentata entro 30 giorni dall'evento.

Le caratteristiche che individuano un’impresa come artigiana sono:

  • avere  per scopo prevalente la produzione di beni, anche semilavorati, o la prestazione di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di quest’ultime;
  • l’esercizio personale e professionale del titolare dell’impresa, il quale svolga in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
  • la prevalenza del lavoro del titolare (anche manuale) nel processo produttivo, rispetto al capitale impiegato;
  • l’imprenditore artigiano non può essere socio operante in altre imprese artigiane e neppure essere titolare di più imprese artigiane individuali contemporaneamente;
  • il titolare deve avere piena responsabilità dell’azienda ed assumersi tutti i rischi e gli oneri inerenti la sua direzione e gestione;
  • possibilità di assumere dipendenti, ma nel rispetto dei limiti dimensionali stabiliti dall’art. 4 della Legge quadro 443/85.


L’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane è obbligatoria, ad eccezione delle S.r.l. con pluralità di soci per le quali l'iscrizione è facoltativa.

Chi si iscrive all’Albo Imprese Artigiane

  • impresa individuale;
  • S.n.c., purché la maggioranza dei soci - ovvero uno nel caso di due soci - svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo;
  • S.a.s., purché tutti i soci accomandatari svolgano lavoro personale nel processo produttivo, indipendentemente dal numero di soci accomandanti;
  • S.r.l. unipersonali, purché il socio svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo;
  • S.r.l.  con pluralità di soci, purchè la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società;
  • Società cooperative, purché la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo. Questo dato deve essere  dichiarato nel modulo di autocertificazione da allegare alla domanda d'iscrizione.

Separata sezione dell'Albo delle imprese artigiane

Come disposto dall'art. 2 comma 2 della Legge regionale n. 1/2010 vi si iscrivono i Consorzi e le Società consortili, anche in forma cooperativa, a condizione che siano costituiti per non meno di due terzi da imprese artigiane. Le aziende diverse da quelle artigiane (le piccole e medie imprese definite dal Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione 06.08.2008) possono farvi parte in numero non superiore ad un terzo. 

I dati relativi alla consistenza  e la tipologia delle imprese consorziate (artigiane o non) deve essere dichiarato mediante il modulo di autocertificazione da allegare all'iscrizione 

 

L'iscrizione all’Albo delle imprese artigiane:

  • è costitutiva dell’impresa artigiana;
  • è condizione necessaria per la concessione delle agevolazioni a favore di imprese artigiane;
  • comporta l’annotazione nella Sezione Speciale Artigiani del Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
  • comporta l’iscrizione del titolare o di tutti i soci che partecipano all’attività, negli elenchi nominativi degli artigiani (INPS) ai fini assicurativi e previdenziali. Negli elenchi degli assicurati vengono iscritti, su domanda del titolare, anche eventuali familiari collaboratori, ovvero i familiari entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, che abitualmente e prevalentemente collaborano con il titolare nell’esercizio dell’impresa artigiana.

vedi documentazione da presentare per l'iscrizione »

Iscrizione all'Albo delle Imprese artigiane per le imprese che esercitano attività regolamentate.

Per le procedure di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali relative alle imprese che esercitano l'attività nel settore dell'impiantistica di cui al D.M. n. 37/2008, di autoriparazione di cui alla legge n. 122/92, di facchinaggio di cui al D.M. n. 221/03, di pulizia di cui alla legge n. 82/94, si rinvia alle specifiche sezioni accessibili dai collegamenti sotto indicati.

 

vedi attività impiantistica »
vedi attività di autoriparazione »
vedi attività di pulizia »
vedi attività di facchinaggio »

Si fa presente che la Camera di Commercio procederà a controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.



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