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Impiantistica - Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n.37/2008

ultima modifica 01/09/2016 04:37
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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008 (in vigore il 27.03.2008) il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”. che determina sostanziali modifiche alla  disciplina del settore pecedentemente regolata dalla legge n. 46 del 5 marzo 1990.

Ambito di applicazione

Il Decreto n. 37/2008 si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

Gli impianti sono classificati come segue:

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (che in precedenza erano compresi tra gli impianti alla lettera b), nonchè gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere

(intesi come circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina, con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere; vi rientrano anche gli impianti di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale e gli impianti posti all'esterno di edifici se collegati anche solo funzionalmente agli edifici)

b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere

(intesi come componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, esclusi gli impianti telefonici e di telecomunicazione interni a cui si applica la normativa specifica)

c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, di ventilazione ed aerazione dei locali

d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie

e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali

(intesi come l'insieme di tubazioni, serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in foma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, comprese le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto e per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione)

f) impianti di sollevamento di persone e di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili

g) impianti di protezione antincendio

(intesi come impianti di alimentazione di idranti, impianti di estinzione di tipo automatico e manuale, impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio).

 

Requisiti per lo svolgimento di attività impiantistiche

 

Requisiti tecnico professionali

Le imprese sono abilitate all'esercizio delle attività di impiantistica mediante la nomina di un responsabile tecnico, cioè di un soggetto in possesso dei requisiti professionali che abbia con l'impresa un rapporto d'immedesimazione (titolare, socio operante, amministratore, dipendente, collaboratore familiare). A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 53 del D.lgs. n. 81/2015 all'art. 2549 del c.c.(vigenti dal 25/06/2015) il contratto di associazione in partecipazione non risulta più idoneo a costituire il rapporto di immedesimazione in quanto l'apporto dell'associato persona fisica non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.

Il Decreto n. 37/2008 precisa che il responsabile tecnico deve svolgere tale funzione per una sola impresa e che la qualifica  è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

Per le attività previste alle lettere a), b), c), e), f) e g), i requisiti tecnico professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:

  • Diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso un'università statale o legalmente riconosciuta
  • Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, con specializzazione relativa al settore delle attività, seguiti da un periodo di lavoro di almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore
  • Titolo o attestato di formazione professionale congiuntamente ad un periodo di lavoro di almeno quattro anni continuativi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore
  • Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo di attività, per un periodo non inferiore a tre anni, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti
  • Collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore svolta dal titolare di impresa o dal socio o da collaboratore familiare per un periodo non inferiore a sei anni.

 

Per le attività previste alla lettera d), i requisiti tecnico professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:

  • Diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso un'università statale o legalmente riconosciuta
  • Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, con specializzazione relativa al settore delle attività, seguiti da un periodo di lavoro di almeno un anno continuativo alle dirette dipendenze di un'impresa del settore
  • Titolo o attestato di formazione professionale congiuntamente ad un periodo di lavoro di almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore
  • Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo di attività, per un periodo non inferiore a tre anni, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti
  • Collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore svolta dal titolare di impresa o dal socio o da collaboratore familiare per un periodo non inferiore a quattro anni.

Requisiti di onorabilità

La verifica riguarda il titolare di impresa individuale, tutti i soci di s.n.c., i soci accomandatari di s.a.s, i componenti del consiglio di amministrazione di società di capitali, cooperative e consorzi. I requisiti di onorabilità risultano provati qualora a carico dei detti soggetti non sussistano misure di sicurezza o di prevenzione e/o procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso.

La Camera di commercio provvede ad effettuare dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.

Responsabile tecnico in "esclusiva"

L'art. 3 comma 2 del DM n. 37/2008 prevede che il responsabile tecnico "svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa". Tale previsione (fortemente innovativa rispetto alla previgente normativa) garantisce una maggiore responsabilizzazione della persona fisica in possesso dei requisiti che non potrà svolgere nessun'altra attività di carattere continuativo (sia essa imprenditoriale che professionale) nè tantomeno operare nell'ambito di più imprese.

Procedimento

Le imprese individuali o le società devono presentare il giorno stesso di inizio dell'attività, esclusivamente per via telematica con le modalità della Comunicazione Unica al Registro Imprese nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale, la Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) utilizzando l'apposita modulistica.

Il possesso dei requisiti richiesti viene autocertificato da ciascuno dei soggetti interessati.

Pratiche on-linePer la trasmissione telematica, la Segnalazione certificata di inizio attività cartacea deve essere acquisita tramite scanner ed allegata alla pratica tramite il modello RP con codice E20 o 98,  possibilmente in unico file, firmata digitalmente dal presentante.

 

 

Adeguamento al D.M. 37/2008 delle imprese abilitate ai sensi della legge 46/1990

Il D.M. 37/08, nel ridefinire la disciplina in materia di installazione di impianti all’interno di edifici, non  contiene disposizioni per disciplinare la conversione delle abilitazioni già acquisite dalle imprese di impiantistica ai sensi della legge n. 46/1990. Con l'entrata in vigore del DM n. 37/2008 tali imprese conservano i requisiti per lo svolgimento dell'attività di impiantistica per le quali era già stata riconosciuta l'abilitazione ai sensi della legge n. 46/1990.

Poichè si rende necessario adeguare alla disciplina vigente  i riferimenti alle abilitazioni possedute dalle imprese già operanti alla data di entrata in vigore del DM 37/2008, sono state individuate tre possibili casistiche di "conversione" delle abilitazioni dalla Legge 46/1990 al DM 37/2008 delle abilitazioni dalla Legge 46/1990 al DM 37/2008:

  • conversione automatica;
  • conversione d'ufficio;
  • conversione su domanda presentata dall'impresa.

Per una più agevole conoscenza della materia e degli adempimenti connessi sono disponibili una tabella riepilogativa delle conversioni dalle abilitazioni della L. n. 46/1990 alle abilitazioni del DM 37/2008 ed una guida pratica agli adempimenti .

La conversione delle abilitazioni su richiesta dell'impresa deve essere presentata utilizzando questo modulo.

Dichiarazioni di Conformità

Il Decreto n. 37/2008 stabilisce che al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a redigere e rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati secondo la regola dell'arte.

Avvertenza per i committenti e proprietari di immobili

Il committente dei lavori o il proprietario dell'immobile è tenuto ad affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti previsti dal Decreto n. 37/2008 ad imprese abilitate, iscritte nel Registro delle Imprese.

Consulta il Registro Imprese


 


 

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