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Facchinaggio (D.M. 221/2003)

ultima modifica 24/08/2023 08:20
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Dal 14 settembre 2012 aboliti i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

Con l'entrata in vigore dell'articolo 10 del D.gls. 147/2012,  per svolgere l'attività di facchinaggio non sono più richiesti i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

La Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.)

L'attività di facchinaggio è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività da parte di imprese, in forma individuale o societaria, che esercitano una fra le seguenti attività:

  • portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all’ articolo 21  della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni;
  • insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.

    La Circolare M.A.P. n. 3570 del 30.12.2003 precisa che ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di facchinaggio rilevano non le singole attività, ad esempio di mattazione o abbattimento alberi, ma le attività di movimentazione dei prodotti di mattazione o abbattimento alberi.
    La Circolare M.A.P. prot. n. 548552 del 09.03.2004 inoltre precisa che solo nel caso in cui tali attività sono preliminari e complementari all'attività di facchinaggio rientrano nella normativa in questione. Viceversa qualora l'attività principale dell'impresa sia la spedizione, il trasloco, la logistica, il trasporto e l'attività di facchinaggio sia solo strumentale a queste, non è applicabile la normativa in questione.

Requisiti per lo svolgimento di attività di facchinaggio

Le imprese che svolgono attività di facchinaggio devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità.

I requisiti di onorabilità sono elencati all'art. 7 del Decreto n. 221/2003 e devono essere posseduti dal titolare o institore o direttore di impresa individuale, da tutti i soci di snc, dai soci accomandanti di sas e sapa, dagli amministratori per le società di capitali e le cooperative.

Dal 02.02.2007, con l'entrata in vigore del D.L. n. 7 del 31.01.2007 (convertito con Legge n. 40 del 02.04.2007), l'esercizio dell'attività di facchinaggio NON è più subordinato al possesso di requisiti di capacità tecnico-organizzativa, cioè di requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale, da parte di un preposto.

Dal 02.04.2007, con l'entrata in vigore della Legge n. 40 del 02.04.2007  di conversione del D.L. n. 7/2007, inoltre l'esercizio dell'attività di facchinaggio NON è più subordinato al possesso del requisito di capacità economico-finanziaria previsto dall'art. 5 comma 1 lett. b) del D.M. n. 221/2003, cioè al possesso di un patrimonio netto pari almeno all'8% del fatturato dell'impresa specifico nel settore facchinaggio al 31 dicembre dell'anno precedente.

La Camera di Commercio provvede ad effettuare dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.

Fasce di Classificazione

Tutte le imprese di facchinaggio devono essere classificate in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato in media nell'ultimo triennio, nello specifico settore di attività.

Le imprese attive da meno di tre anni, ma non meno di due anni, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume di affari del periodo di detta attività. Le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite nella fascia iniziale.

Le fasce di classificazione sono le seguenti:

a) inferiore a 2,5 milioni di euro
b) da 2,5 a 10 milioni di euro
c) superiore a 10 milioni di euro

L'inserimento nella fascia di classificazione avverrà sulla base delle risultanze dell'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento corredato dall'indicazione dei compensi ricevuti, che l'impresa fornirà nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 art. 47.

All'impresa non è consentito stipulare un singolo contratto di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui è inserita.

La variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi con l'apposito modello.

In ogni altro caso la comunicazione rimane facoltativa.

Iter

Le imprese individuali o le società devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività il giorno stesso di inizio dell'attività, esclusivamente per via telematica, da attestare attraverso la presentazione di apposita S.C.I.A al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune della sede. Consultare il sito Accesso Unitario per la documentazione necessaria da inviare al SUAP. Gli strumenti per la predisposizione della pratica telematica da presentare al Registro delle imprese sono l'applicativo DIRE oppure le altre soluzioni di mercato aggiornate con la modulistica ministeriale per la compilazione e l'invio delle istanze. La data di inizio dell'attività deve corrispondere con la data della ricevuta della S.C.I.A. al SUAP.

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Avvertenze per i committenti

I committenti di lavori di facchinaggio devono rivolgersi esclusivamente ad imprese abilitate che risultino iscritte al Registro delle Imprese  pena il pagamento di una sanzione amministrativa.

Consulta il Registro Imprese


 


 

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