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Certificati di origine - FAQ

ultima modifica 07/04/2023 12:43
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Chi può firmare la richiesta del C.O.?

Possono firmare il titolare/legale rappresentante, i consiglieri o procuratori appositamente delegati e risultanti nella visura camerale, con facoltà di rappresentare l'impresa di fronte alla pubblica amministrazione.

E' possibile richiedere il C.O. anche per merce non italiana?

Sì, è possibile richiedere il C.O. anche per merce originaria di altri Stati membri dell'UE e/o extra-UE. 
In caso di merce prodotta nell'UE si può indicare nella casella 3 o solo "Unione Europea" oppure "Unione Europea", seguita dal nome del Paese membro". 
In caso di merce estera (extra-UE) bisogna indicare nella casella 3 il nome ufficiale del Paese e allegare la documentazione probatoria.

Che responsabilità si assume l'impresa con la richiesta del C.O.?

La richiesta del certificato è una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000) e comporta la responsibilità (anche penale) del dichiarante prevista dall'art. 76 del DPR 445/2000 per falsità in atto pubblico.

Quali sono i documenti giustificativi dell'origine per merci italiane o prodotte in un altro stato dell'UE?

  • I certificati di origine rilasciati dallo Stato membro di cui le merci sono state dichiarate originarie
  • le fatture, i buoni di consegna, le dichiarazioni di origine rilasciate del produttore nel quadro di accordi preferenziali
  • le certificazioni di qualità e sanitarie rilasciate dal Paese di riferimento
  • per i beni soggetti ad etichettatura, le foto delle etichettature "made inriconducibili ai beni esportati accompagnate dalla dichiarazione del richiedente che si riferiscono ai beni esportati.

Quali sono i documenti giustificativi dell'origine per merci di origine extra-UE?

  • I certificati di origine emessi da organismi abilitati al rilascio
  • le certificazioni di qualità e sanitarie rilasciati da Enti pubblici abilitati, se in essi vi è indicato chiaramente il Paese di origine
  • le dichiarazioni doganali di importazione nell'Unione (o per l'accesso ad un altro regime doganale nell'UE), cd "bolletta doganale"
  • le polizze di carico se vi è espressamente indicata l'origine
  • per i beni soggetti ad etichettatura, le foto delle etichettature "made inriconducibili ai beni esportati accompagnate dalla dichiarazione del richiedente che si riferiscono ai beni esportati.

Posso richiedere ugualmente il C.O. anche se non dispongo dei documenti giustificativi dell'origine?

Le imprese che esportano beni di sola commercializzazione possono richiedere ugualmente il certificato di origine, assumendosi la responsabilità di indicare l'origine dei beni e l'impegno a fornire la documentazione necessaria in caso di controllo successivo. La Camera di commercio, infatti, può rilasciare il certificato sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto notorio del richiedente ed effettuando, come previsto dalla normativa, controlli a campione.
E' pertanto necessario assicurarsi, o al momento dell'acquisto o al momento della richiesta del certificato, la piena disponibilità dei fornitori a produrre la documentazione giustificativa, verificando anche se essa è idonea a provare l'origine. In caso di mancata risposta alla verifica a campione, l'Ente è tenuto alla segnalazione alla Procura della Repubblica.
E' comunque facoltà della Camera di commercio effettuare i controlli puntuali ogni qualvolta lo si ritenga opportuno.
Vedi il facsimile di dichiarazione sostitutiva per mancata presentazione della documentazione »

La dichiarazione del fornitore è un documento idoneo a provare l'origine?

Sono considerate idonee solo le dichiarazioni di origine rilasciate dai produttori:

  • o situati nell'Unione Europea, che indichino preferibilmente in quale dei propri stabilimenti  è avvenuta la produzione/trasformazione/lavorazione sostanziale.
  • o situati anche in Paesi terzi, purché nel quadro di accordi preferenziali (Quindi, per esempio Canada - CETA, Giappone-APE, Egitto-PANEURMED sì, Cina no)

Non sono mai sufficienti a provare l'origine le dichiarazioni rilasciate dagli intermediari.

Che controlli effettua la Camera di commercio?

La Camera di commercio effettua mensilmente il controllo a campione sul 5% delle dichiarazioni sostitutive accettate ai fini del rilascio dei C.O. In caso di controllo, l'impresa è tenuta a presentare, entro 30 giorni dalla richiesta, i documenti idonei a comprovare l'origine dichiarata. In mancanza, l'Ente è tenuto a fare una segnalazione alla Procura delle Repubblica.

Quando bisogna produrre i documenti giustificativi dell'origine?

Per le merci di origine Extra-UE, bisogna produrla al momento della richiesta del C.O. Gli esportatori abituali possono avvalersi della dichiarazione sostitutiva di atto notorio anche per la merce estera, dichiarando il motivo della mancata presentazione e l'impegno a produrla in caso di controllo successivo (Esempio di dichiarazione »)
Per le merci di origine unionale, su richiesta della Camera di commercio o entro 30 giorni in caso di controllo successivo.

Come si compila il C.O.in caso di origini diverse?

Indicare tutti i Paesi di origine nel campo 3 e riportare nella casella 6 la descrizione della merce distinguendola per origine. In particolare bisogna separare chiaramente la merce di origine unionale da quella extra-UE.
In caso la merce sia solo di origine comunitaria, è possibile indicare solo "Unione Europea" nel campo 3, senza necessità di distinguere le origini nel campo 6.
Non è possibile, invece, indicare solo "Unione Europea" nel campo 3 e dettagliare i Paesi membri nel campo 6.

In caso di diverse origini europee, cosa devo indicare sul C.O. se conosco lo Stato membro di origine solo per alcuni articoli?

O si indica solo "Unione Europea" per tutti gli articoli di origine unionale o si chiedono 2 certificati distinti. Non è possibile, nello stesso certificato, precisare il Paese membro di origine solo per alcuni articoli.

Come si compila la dichiarazione di origine in caso di merce comunitaria?

Indicare (nel paragrafo 1 o nel paragrafo 2 - vedi domanda successiva) la denominazione dell'impresa e la località dove è avvenuta la produzione o la lavorazione che ha fatto acquisire l'origine comunitaria. Si noti che non  va indicato il semplice fornitore a meno che non sia l'effettivo produttore. Se il produttore non è conosciuto, va indicato lo Stato membro di origine. In caso di controllo, l'impresa è tenuta a fornire entro 30 giorni la documentazione idonea a comprovare l'origine dichiarata.
In caso di più articoli, è necessario precisare il produttore (o, in caso non sia noto, il Paese) di ciascuno, avvalendosi della stessa numerazione d'ordine riportata nel campo 6.
In caso di beni di sola commercializzazione, il richiedente deve provvedere, a propria tutela, a farsi rilasciare dal venditore o la documentazione giusitificativa dell'origine o una dichiarazione che attesti sia il Paese di origine, sia l'impegno a fornire la documentazione giustificativa se richiesta.

Merce italiana o UE: si deve compilare il paragrafo 1 o il 2 della dichiarazione di origine? Che differenza c'è?

Entrambi si riferiscono a merce di origine UE, ma cambia il criterio in base al quale i prodotti acquisiscono l'origine.
Il paragrafo 1 va compilato solo se i prodotti sono INTERAMENTE ottenuti nel Paese: ciò implica che anche tutte le materie prime impiegate per ottenere il prodotto finito, comprese quelle impiegate per i beni intermmedi o semilavorati siano originarie dello stesso Paese. Di norma, il paragrafo 1 si compila per i prodotti agricoli, della pesca, minerari ecc. e loro derivati.
Per i prodotti industriali, nella cui fabbricazione potrebbero confluire materie prime o beni intermedi esteri (es. acciaio della lamiera, grano da cui si ottiene la farina per la pasta) si deve compilare il paragrafo 2, che è riservato a quei prodotti che ottengono l'origine italiana o UE in virtù di una trasformazione sostanziale.

Chi deve richiedere il C.O. in caso di triangolazione?

La risposta dipende dalla nazionalità e dal ruolo degli operatori coinvolti. 
In linea generale, possono richiedere il C.O. le imprese esportatrici (cioè che redigono la fattura di vendita al cliente estero) oppure le imprese che sono incaricate della spedizione all'estero se munite della delega dell'esportatore. Vedi i facsimili nella sezione Modulistica »
Nel caso in cui il primo acquirente sia italiano, questi potrà figurare solo nel campo 1 del  C.O., o richiedendo a proprio nome il C.O. oppure delegando l'impresa incaricata della spedizione all'estero. In caso di delega, nel campo 1 figurerà perciò l'impresa richiedente, seguita dall'indicazione " per conto di" e dalla denominazione e indirizzo dell'impresa italiana esportatrice.

Nel caso in cui il primo acquirente sia un'impresa con sede nell'UE, questa potrà scegliere se figurare al campo 1 del certificato, delegando l'impresa italiana a richiedere il C.O. per suo conto, oppure nel campo 2 come primo destinatario, oppure non comparire affatto (sempre che il destinatario finale figuri nella documentazione commerciale). 
Nel caso in cui il primo acquirente sia una impresa extra-europea, questa potrà comparire sul certificato solo nel campo 2 come primo destinatario.

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