Sicurezza generale dei prodotti
Disposizioni
Come previsto dal Codice del Consumo, i prodotti immessi sul mercato devono essere sicuri.
Le disposizioni stabilite dal Codice del Consumo (D.Lgs n. 206/2005 che ha recepito la direttiva comunitaria 2001/95/CE) si applicano a tutti i prodotti, ad esclusione di:
- prodotti alimentari sottoposti a disposizioni specifiche;
- prodotti i cui requisiti di sicurezza sono già disciplinati da norme speciali comunitarie, (es. giocattoli, materiale elettrico di bassa tensione, dispositivi di protezione individuale).
In generale, i prodotti o i rischi coperti dalle direttive del cosiddetto "nuovo approccio", sono disciplinati da norme speciali; solo per gli aspetti di sicurezza da queste non disciplinati si applicano gli artt. 102-113 del Codice del Consumo.
Presunzione di sicurezza del prodotto
Si presume sicuro il prodotto conforme:
- alla legislazione vigente nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato, con riferimento ai requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario della sicurezza;
- alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. In assenza, si valuta la sicurezza del prodotto in base a:
- norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee;
- norme in vigore nello Stato di commercializzazione;
- raccomandazioni della Commissione europea su orientamenti di valutazione della sicurezza dei prodotti;
- codici di buona condotta in materia di sicurezza;
- ultimi ritrovati della tecnica;
- livello di sicurezza ragionevolmente atteso dai consumatori.
Il produttore è ritenuto responsabile della sicurezza dei prodotti immessi in commercio.
Produttore
E' definito produttore:
- il fabbricante del prodotto stabilito nell'Unione europea;
- qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo;
- colui che rimette a nuovo il prodotto;
- il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nell'UE;
- l'importatore del prodotto;
- gli altri operatori nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto.
Obblighi del produttore
- fornisce in lingua italiana al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze;
- indica la propria identità ed i propri estremi;
- indica il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte;
- effettua controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame dei reclami e, se del caso, tiene un registro degli stessi, nonchè l'informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza;
- provvede al ritiro, al richiamo e ad informare il consumatore degli eventuali rischi, in modo volontario o su richiesta delle competenti autorità;
- informa immediatamente le amministrazioni competenti qualora sappia o debba sapere, sulla base delle informazioni in suo possesso, che un prodotto da lui immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, precisando le azioni intraprese per prevenire tali rischi;
- collabora con le Autorità competenti, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per evitare i rischi presentati dai prodotti che essi forniscono.
Distributore
E' definito distributore qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività, non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.
Obblighi del distributore
- agisce con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire la sicurezza dei prodotti posti in commercio;
- pone in vendita prodotti le cui informazioni, destinate ai consumatori e agli utenti, siano redatte in lingua italiana;
- non fornisce prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso;
- nel caso in cui abbia partecipato al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato:
- trasmette le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza;
- conserva e fornisce la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore;
- informa immediatamente le amministrazioni competenti qualora sappia o debba sapere, sulla base delle informazioni in suo possesso, che un prodotto immesso sul mercato presenta per il consumatore rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, precisando le azioni intraprese per prevenire tali rischi;
- collabora con le Autorità competenti, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per evitare i rischi presentati dai prodotti.
Sanzioni
- sanzione amministrativa da 1.500 a 30.000 euro per chiunque non ottemperi agli obblighi stabiliti dall'art. 104 del Codice del Consumo;
- sanzione amministrativa da 2.500 a 40.000 euro per chiunque non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento del controllo;
- ammenda da 10.000 a 25.000 euro per chiunque non ottemperi ai provvedimenti emanati dalle autorità di vigilanza;
- arresto da 6 mesi ad 1 anno e ammenda da 10.000 a 50.000 euro per chiunque immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di immissione sul mercato:
- arresto fino ad 1 anno e ammenda da 10.000 a 50.000 euro per chiunque immette sul mercato prodotti pericolosi.
La sicurezza prodotto per prodotto
Alcuni prodotti che per la loro presentazione e destinazione d'uso presentano un rischio per la salute del consumatore, sono disciplinati da normative comunitarie e nazionali specifiche:
- accendi fantasia: Decisione della Commissione 2006/502/CE;
- prodotti che, pur avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori: D.Lgs n. 73/1992