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Giocattoli

ultima modifica 12/05/2020 08:36
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La Direttiva europea 2009/48/CE definisce i giocattoli come "prodotti progettati e destinati, in modo esclusivo o meno, ad essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore ai 14 anni". 
I giocattoli immessi sul mercato sono disciplinati, per quanto riguarda i requisiti fisico-meccanici, elettrici e chimici, dal D. Lgs. n. 54/2011 che ha recepito la direttiva 2009/48/CE.

Per "immissione sul mercato" si intende la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario.
Per "messa a disposizione sul mercato" si intende la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.

Il precedente D. Lgs. n. 313/1991, che recepiva la direttiva 88/378/CE, resta applicabile solo ai giocattoli immessi sul mercato:

  • fino al 20 luglio 2011 per quanto concerne i requisiti fisico meccanici ed elettrici;
  • fino al 20 luglio 2013 per quanto concerne i requisiti chimici

I requisiti dei giocattoli

L'art. 9 del Decreto Legislativo 54/2011 fissa quelli che sono i requisiti essenziali di sicurezza per tutta la durata di impiego prevedibile e normale. Tali requisiti non devono compromettere la sicurezza o la salute dell'utilizzatore o dei terzi quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini. 
L'allegato II dello stesso Decreto fissa i requisiti specifici di sicurezza che riguardano:

  • proprietà fisico-meccaniche;
  • infiammabilità:
  • proprietà chimiche;
  • proprietà elettriche;
  • igiene;
  • radioattività.

Indicazioni da riportare sul giocattolo

I giocattoli devono riportare le seguenti indicazioni:

  • la marcatura CE;
  • un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello o altro elemento che consenta la loro identificazione;
  • nome/denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante e indirizzo dove può essere contattato;
  • se il fabbricante è situato fuori dall'Unione europea, deve essere indicato anche il nome/denominazione commerciale registrata o marchio registrato dell'importatore e indirizzo dove può essere contattato;
  • istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana.
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