Impiantisti: nuove regole al debutto
Il Ministero dello Sviluppo economico riordina la disposizioni in materia di impiantistica
Dal 27 marzo 2008 sono in vigore le nuove
disposizioni previste dal
Decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008 in
materia di attività di installazione degli impianti
(elettrici, elettronici, gas, acqua, condizionamento) all'interno degli edifici.
Il Decreto n. 37/2008 si sostituisce alla precedente normativa di settore,
(legge n. 46/90 e Decreto del Ministero Attività
Produttive del 24.11.2004 sull' Albo Impiantisti ora abrogato).
Sono diversi gli elementi di innovazione rispetto alla precedente disciplina di settore. Ecco le principali novità:
a) la nuova disciplina si applica agli impianti posti al
servizio degli edifici, indipendentemente dalla
destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o
delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di
distribuzione si applica a partire dal punto di consegna
della fornitura. Si estende anche agli "impianti in edifici industriali" il perimetro di applicazione della normativa
b) il responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico professionali può svolgere tale funzione per una sola impresa e tale funzione è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi altra attività di carattere continuativo (sia essa imprenditoriale che professionale);
c) è obbligatoria la redazione di un progetto a cura di un professionista o del responsabile tecnico a seconda delle "soglie" previste dall'articolo 5;
e) sono stati ridefiniti gli ambiti di appartenenza di alcune tipologie di impianti nella declaratoria di cui all'articolo 1.
f) è previsto un obbligo di conservazione di tutta la documentazione tecnica e amministrativa e, in caso di trasferimento di immobile, la consegna della stessa all'avente causa;
g) viene altresì previsto che l'atto di trasferimento di immobile riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformtià ovvero della dichiarazione di rispondenza (art. 13)
Ulteriori approfondimenti sono reperibili sul sito alla pagina: Impiantistica