Versamento dell'imposta di bollo
Ai sensi dell'art. 7 del D.MEF. 23/01/2004, l'imposta di bollo sui documenti informatici può essere corrisposta mediante versamento nei modi di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237 ovvero l'interessato presenta all'Ufficio delle entrate competente una comunicazione contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti, dei documenti e dei registri che potranno essere emessi o utilizzati durante l'anno, nonché l'importo e gli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo l'interessato presenta all'Ufficio delle entrate una comunicazione contenente l'indicazione del numero dei documenti informatici, distinti per tipologia, formati nell'anno precedente e gli estremi del versamento dell'eventuale differenza dell'imposta.
Gli estremi della comunicazione effettuata all'Ufficio delle Entrate, dovranno obbligatoriamente essere riportati sulla modulistica informatica che richiede l'assolvimento dell'imposta di bollo, pena la non ammissibilità dell'istanza stessa.
In alternativa, l'interessato può utilizzare l'autorizzazione all'assolvimento del bollo virtuale propria della CCIAA di FERRARA riportando i seguenti estremi sulla modulistica informatica: BOLLO ASSOLTO MEDIANTE AUTORIZZAZIONE CCIAA DI FERRARA NR. 6519/00/II DEL 21/07/2000.
Tale procedura è utilizzabile esclusivamente per l'assolvimento del bollo virtuale relativo alle istanze da presentare alla Camera di Commercio di Ferrara.