Procedura di rilascio carta conducente
CONDIZIONI PER IL RILASCIO
La Carta Conducente è rilasciata dalla Camera di Commercio, nel caso in cui il richiedente possegga i seguenti requisiti:
- residenza in Italia;
- titolarità di una patente di guida valida e di categoria superiore alla B necessaria per la guida e/o la conduzione di veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci ed immatricolati in uno Stato membro.
- non essere titolare di un’altra Carta Tachigrafica in corso di validità, rilasciata dallo Stato italiano o da altro Stato membro dell’Unione Europea;
- non aver inoltrato domanda analoga presso altro Stato membro dell’Unione Europea ovvero in altro stato aderente al sistema delle Carte Tachigrafiche di cui al Regolamento CEE n. 3820/1985.
DOMANDA DI EMISSIONE DELLA CARTA CONDUCENTE
La domanda di emissione della Carta deve essere presentata, attraverso la compilazione e la sottoscrizione in ogni sua parte del “Modulo di Domanda di Carta del Conducente”, presso gli sportelli della Camera di commercio competente per territorio (quella in cui il richiedente ha la propria residenza) .
Nel caso di consegna di più domande da parte dello stesso soggetto (es. impresa, associazione, studio professionale ecc.) , oppure nel caso di inoltro della domanda tramite posta, è necessario compilare l'apposita "Distinta di presentazione" .
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
- una fotocopia leggibile della patente di guida in corso di validità e di categoria superiore alla B;
- una fotocopia leggibile della carta d’identità, del passaporto o di un altro documento di identità riconosciuto dalla legge;
- una fototessera recente delle dimensioni minime di 35 x 45 mm, da apporre nell’apposito spazio sul modulo di domanda ;
- ricevuta del pagamento del diritto di segreteria. Il pagamento si può effettuare accedendo alla piattaforma online SIPA.
In alternativa è possibile pagare con bancomat o carta di credito al momento della presentazione della domanda allo sportello camerale.
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA ALLEGARE NEL CASO DI RICHIEDENTE EXTRACOMUNITARIO
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità oppure dichiarazione sostitutiva qualora il permesso di soggiorno sia in fase di rinnovo.
Nel caso il richiedente sia impiegato per attività di trasporto internazionale:
- copia dell' attestato di conducente (previsto dal Reg. CE n. 484/2002);
INFORMAZIONI PER I CONDUCENTI EXTRACOMUNITARI TITOLARI DI PATENTE DI GUIDA ESTERA
I titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato estero (extracomunitario) possono guidare sul territorio italiano veicoli per i quali è valida la loro patente purchè non residenti in Italia da più di un anno.
La patente estera (extracomunitaria) deve essere accompagnata dal permesso internazionale di guida (rilasciato dallo Stato estero che ha emesso la patente) ovvero da una traduzione ufficiale in lingua italiana.
Dopo un anno dall'acquisizione della residenza in Italia i titolari di patente di guida extracomunitaria non sono più abilitati alla conduzione di veicoli sul territorio italiano.
E' possibile convertire la patente di guida extracomunitaria in patente italiana solo se è stata rilasciata da uno degli Stati riportati nell' elenco pubblicato nel sito del MInistero dei Trasporti (vedi elenco aggiornato e modalità di conversione).
TEMPI DI RILASCIO
La Carta, richiesta con le modalità previste e a fronte del pagamento dei prescritti diritti di segreteria, sarà emessa entro un mese a partire dalla data di presentazione della relativa domanda, nel caso di prima emissione.
Nel caso di rinnovo (per scadenza o modifica dati) sarà emessa entro 15 giorni lavorativi, nel caso di sostituzione (per malfunzionamento, furto o smarrimento) entro 8 giorni lavorativi a partire dalla data di presentazione della domanda.