Importatori
ultima modifica
28/04/2020 15:34
L'importatore è la persona fisica o giuridica che immette sul mercato dell'Unione materiale elettrico originario di un Paese extra UE.
Obblighi dell'importatore
L'importatore è tenuto a rispettare gli obblighi enunciati all'art.5 D. Lgs. n.86/2016, fra cui:
- immettere sul mercato solo il materiale elettrico conforme agli obiettivi di sicurezza enunciati nell'allegato I del D. Lgs. n. 86/2016;
- non immettere il materiale elettrico non conforme sul mercato, fino a quando non sia stato reso conforme e ne deve informare le autorità di vigilanza;
- assicurare che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità;
- assicurare che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che sul materiale elettrico siano apposti la marcatura CE, un numero di tipo, di lotto o di serie, oppure qualsiasi elemento che ne consenta l'identificazione, nome, la denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale del fabbricante, che il materiale elettrico sia accompagnato dai documenti prescritti;
- indicare il proprio nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati, sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento. Queste informazioni devono essere in lingua italiana;
- garantire che il materiale elettrico sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, in lingua italiana;
- garantire che, mentre il materiale elettrico è sotto la sua responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità;
- eseguire una prova a campione sul materiale elettrico messo a disposizione sul mercato, se necessario in considerazione dei rischi presentati dal materiale elettrico, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori;
- esaminare i reclami, il materiale non conforme e i richiami del materiale elettrico non conforme, mantenendo, se del caso, un registro degli stessi e informando i distributori di tale monitoraggio;
- se ritenesse che il materiale elettrico da lui immesso sul mercato non sia conforme deve prendere immediatamente le misure correttive necessarie per renderlo conforme, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il materiale elettrico presenti un rischio, gli importatori ne devono informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati in cui hanno messo a disposizione sul mercato il materiale elettrico, indicando i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa;
- mantenere la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per dieci anni dalla data in cui il materiale elettrico è stato immesso sul mercato; garantendo inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica sarà messa a disposizione di tali autorità;
- a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, deve fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del materiale elettrico in una lingua compresa dall'autorità e, per il materiale elettrico immesso sul mercato in Italia, in lingua italiana. Devono cooperare con l'autorità, su sua richiesta, per eliminare i rischi presentati dal materiale elettrico da essi immesso sul mercato.