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DPI - Fabbricanti

ultima modifica 19/03/2020 10:11
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definizione

Fabbricante è la persona fisica o giuridica che fabbrica un DPI o che lo fa progettare o fabbricare e commercializza tale materiale con il proprio nome o marchio commerciale.
Un importatore o distributore è considerato fabbricante quando immette sul mercato un DPI con il proprio nome o marchio commerciale, o modifica un DPI già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità.

Obblighi dei fabbricanti (art. 8 Regolamento UE 2016/425)

  • garantiscono che i DPI immessi sul mercato sono stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza enunciati nell'allegato II Reg. UE 2016/425;
  • eseguono una valutazione adeguata dei rischi da cui il DPI è destinato a proteggere;
  • eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui all'art. 19 del Reg. UE 2016/425;
  • preparano la documentazione tecnica di cui allegato III del Reg. UE 2016/425;
  • redigono una dichiarazione di conformità UE di cui all'allegato IX del Reg. UE 2016/425 e la forniscono con il prodotto o indicano il sito internet su cui è reperibile;
  • appongono la marcatura CE;
  • appongono sul prodotto un numero di tipo, di lotto o di serie; oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione; oppure, ove ciò non sia possibile per le dimensioni o la natura del materiale elettrico, appongono le informazioni prescritte sull'imballaggio o le inseriscono in un documento di accompagnamento;
  • indicano sul prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati; oppure ove ciò non sia possibile, le appongono sull'imballaggio o le inseriscono in un documento di accompagnamento. L'indirizzo indica un unico punto presso il quale il fabbricante può essere contattato;
  • garantiscono che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, in lingua italiana. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza devono essere chiare, comprensibili e intellegibili;
  • conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per dieci anni dalla data dell'immissione sul mercato del prodotto;
  • garantiscono la predisposizione delle procedure necessarie affinchè la produzione in serie continui ad essere conforme. A tal fine tengono debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonchè delle modifiche delle norme armonizzate. Ove necessario, in considerazione dei rischi presentati dal prodotto, i fabbricanti eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori:
  • una prova a campione del prodotto messo a disposizione sul mercato;
  • esaminano i reclami relativi a DPI non conformi e i richiami di DPI;
  • mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio;
  • se ritengono che il DPI immesso sul mercato non sia conforme prendono immediatamente le misure correttive necessarie per renderlo conforme, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il DPI presenti un rischio, i fabbricanti informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui il DPI è stato messo a disposizione sul mercato, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa;
  • a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità del DPI, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità; cooperano inoltre con essa, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal DPI immesso sul mercato.

Gli operatori economici (fabbricante, importatore, mandatario, distributore) indicano alle autorità di vigilanza che ne fanno richiesta:

  • qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un DPI;
  • qualsiasi operatore economico a cui essi abbiano fornito un DPI.

Tali informazioni devono essere disponibili per dieci anni dopo che è stato loro fornito un DPI e per dieci anni dopo che essi hanno fornito un DPI.

 

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