DPI - Distributori
ultima modifica
19/03/2020 09:50
definizione
Distributore è la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un DPI.
Obblighi dei distributori:
- si comportano con la dovuta diligenza nella messa a disposizione del DPI e se ritengono che il DPI non sia conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza enunciati nell'allegato II, non lo mettono a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando il DPI presenta un rischio, ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato;
- verificano che il prodotto:
- rechi la marcatura CE;
- sia accompagnato dalla documentazione richiesta, nonchè da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana;
- il fabbricante e l'importatore si siano conformati alla prescrizione di garantire che sul DPI sia apposto un numero di tipo, di lotto o di serie, oppure qualsiasi elemento che ne consenta l'identificazione ed inoltre il loro nome, la denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati; oppure, ove ciò non sia possibile, sia apposto sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento;
- garantiscono che, mentre il DPI è sotto la loro responsabilità, le sue condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità agli obiettivi di salute e di sicurezza;
- se ritengono che il DPI da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme al Reg. UE 2016/425, si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il DPI presenti un rischio ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il DPI, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa;
- a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in un formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità del DPI e cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal prodotto da essi messo a disposizione sul mercato.
Gli operatori economici (fabbricante, importatore, mandatario, distributore) indicano alle autorità di vigilanza che ne fanno richiesta:
- qualsiasi operatore economico che ha fornito loro un DPI;
- qualsiasi operatore economico a cui essi hanno fornito un DPI.
Tali informazioni devono essere disponibili per dieci anni dopo che è stato loro fornito un DPI e per dieci anni dopo che essi hanno fornito un DPI.