Verifica periodica
Ai sensi dell'art.2 del DM n. 93/2017, per "verificazione periodica" si intende il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico.
Tale verifica ha come scopo quello di accertare se gli strumenti di misura utilizzati per una funzione di misura legale riportano i regolamentari bolli di verificazione prima nazionale/CEE/CE, la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare M e se hanno conservato nel tempo gli errori massimi tollerati previsti dalla normativa.
Per "funzione di misura legale" si intende la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e diritti e lealtà delle transazioni commerciali.
Sono esclusi dall'obbligo della verificazione periodica le misure lineari, quelle di capacità in vetro, terracotta o simili (L. 77/1997) e gli apparecchi destinati dalle aziende a processi produttivi interni.
In base all'art. 4, comma 2, del DM n. 93/2017, ove non vi abbia già provveduto il fabbricante, l'organismo che esegue la prima verificazione periodica dopo l'entrata in vigore del decreto dota lo strumento di misura di un Libretto Metrologico, su supporto cartaceo o informatico, su cui vengono annotate tutte le informazioni relative allo strumento e agli interventi (riparazioni, verifiche ed ispezioni) sullo stesso. Tale Libretto deve essere disponibile e presentato ai soggetti che intervengono sullo strumento. La mancata presentazione del Libretto è punita con sanzione amministrativa, pertanto, la sua perdita o danneggiamento va immediatamente segnalata all'Ufficio Vigilanza sul mercato della Camera di commercio di Ferrara.
Quando va richiesta la verificazione periodica?
Premesso che gli utilizzatori degli strumenti messi in servizio dopo il 18/09/2018 devono comunicare alla CCIAA competente per territorio la data di inizio utilizzo entro 30 giorni, utilizzando il modello scaricabile dal sito camerale, e che lo stesso termine di 30 giorni è fissato anche per la comunicazione di fine utilizzo di tutti gli strumenti metrici, la verifica periodica va richiesta:
Per gli strumenti già in servizio al 18/09/2017:
la scadenza è indicata sull'etichetta autoadesiva verde autodistruggente apposta sullo strumento
Attenzione: la verificazione periodica, indipendentemente dalla scadenza dell'etichetta, va sempre richiesta a seguito di ordine di aggiustamento, modifica o riparazione che dovesse rendersi necessaria (se tale riparazione comporta la rimozione dei sigilli di protezione).
per gli strumenti messi in servizio dopo il 18/09/2017:
Per tali strumenti, la periodicità decorre:
- dalla data della messa in servizio dello strumento;
- e comunque, da non oltre due anni dall'anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare.
In sintesi, la tempistica per presentare la richiesta di verifica è la seguente:
- entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza dei termini di validità della verifica precedente o dalla messa in servizio;
- entro 10 giorni lavorativi dall'avvenuta riparazione degli strumenti che ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo, anche di tipo elettronico.
La verificazione periodica va, inoltre, effettuata entro 30 giorni nel caso di ordine di aggiustamento emesso in sede di controlli casuali.
Se lo strumento non è conforme
La presenza di errori oltre le tolleranze ammesse, di manomissioni o il generale mancato rispetto delle norme, comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.
Nei casi più gravi, o in caso di manomissione, si procederà al sequestro dello strumento e conseguente denuncia all'autorità giudiziaria.
Inoltre, lo strumento che non risulti conforme alla verificazione periodica o alla vigilanza sarà contrassegnato dall'etichetta rossa e non può essere utilizzato fino ad eventuale regolarizzazione (se possibile) e successiva ri-verifica.
Chi puo' eseguire la verifica periodica?
Con l'entrata in vigore del DM n. 93/2017, i soggetti abilitati all'esecuzione della verifica periodica sono Organismi che hanno presentato apposita SCIA ad Unioncamere dopo essere stati accreditati in conformità ad una delle seguenti norme o successive revisioni:
- 1) UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;
2) UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura - come laboratorio di taratura;
3) UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi o servizi e future revisioni.
Periodicità verifica
Periodicità della richiesta di verificazione in funzione della categoria di appartenenza degli strumenti e dell'ultima verifica effettuata (allegato IV al Decreto n. 93/2017)
Categoria degli strumenti | Periodicità della verificazione |
---|---|
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico | 3 anni |
Strumenti per pesare a funzionamento automatico |
Selezionatrici ponderali per la determinazione di prodotti preconfezionati ed etichettatrici di peso e di peso/prezzo: 1 anno Altre tipologie di strumenti: 2 anni |
Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua | 2 anni |
Misuratori massicci di gas metano per autotrazione | 2 anni |
Misure di capacità | 4 anni |
Pesi | 4 anni |
Contatori dell'acqua |
Meccanici con portata permanente (Q3) fino a 16 m3/h compresi: 10 anni Statici e venturimetrici con portata permanente (Q3)maggiore di 16 m3/h: 13 anni |
Contatori del gas |
A pareti deformabili: 16 anni A turbina e rotoidi: 10 anni Altre tecnologie: 8 anni |
Dispositivi di conversione del volume |
Sensori di pressione e temperatura sostituibili: 2 anni Sensori di pressione e temperatura parti integranti: 4 anni Approvati insieme ai contatori: 8 anni |
Contatori di energia elettrica attiva |
Elettromeccanici: 18 anni Statici: |
Contatore di calore |
Portata Qp fino a 3 m3/h Portata Qp superiore a 3m3/h |
Indicatori di livello | 2 anni |
Tassametri | 2 anni |
Strumenti di misura della dimensione | 3 anni |
Strumenti di misura diversi da quelli sopra riportati | 3 anni |
Normativa
- D.M. 21/04/2017 n. 93 Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura
- D.Lgs. 29/12/1992 n. 517 Attuazione della Direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico
- D.M. 07/12/2006 Individuazione dei criteri per la determinazione delle tariffe relative alle funzioni metriche svolte dalle Camere di Commercio
- Circolari Ministeriali esplicative DM 93/2017
- CM 28/06/2018 pompe sommerse e termina piazzale da nazionale a MID
- CM 26/03/2018 Chiarimenti in ordine alle procedure di cui al Decreto 21 aprile 2017, n. 93 - Allegato III - Scheda D
- CM 03/11/2017 chiarimenti su decorrenza periodicità verificazione periodica
- CM 06/10/2017 su strumentazioni LAT in verifica periodica nel periodo transitorio