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La fabbricazione degli strumenti di misura conformi alle norme nazionali

ultima modifica 03/04/2020 08:56
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Il fabbricante di strumenti di misura dovrà dotarsi dei campioni di lavoro necessari per regolare correttamente gli strumenti prodotti. Per ottenere l'approvazione del tipo dello strumento di misura, il fabbricante deve presentare, tramite la Camera di Commercio competente per territorio in relazione alla sede legale della sua impresa, domanda in bollo di ammissione del nuovo strumento all'autorità metrologica nazionale:

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione 
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica 
Divisione XV - Strumenti di misura e metalli preziosi
Via Sallustiana, 53 00187 – ROMA 
PEC: dgmccvnt.div15@pec.mise.gov.it

La domanda di esame del tipo deve essere redatta in lingua italiana e ad essa dovranno essere allegati i seguenti documenti atti a dimostrare la rispondenza dello strumento a quanto richiesto dalla Norma pertinente (Norma armonizzata o documento normativo):

  1. una dichiarazione da cui risulti che può essere messo a disposizione del Ministero, per l’esame tecnico, almeno un esemplare, opportunamente vincolato, dello strumento rappresentativo della produzione prevista;
  2. la descrizione generale dello strumento, dei dispositivi in dotazione, delle caratteristiche di funzionamento, dei moduli di cui è eventualmente composto;
  3. la descrizione e le caratteristiche tecniche delle parti elettroniche di cui è composto;
  4. i disegni quotati dei componenti meccanici essenziali;
  5. i disegni con vista esplosa recanti anche l’indicazione della posizione esatta dei bolli metrici legali, e delle targhe regolamentari adottate;
  6. i disegni della foggia e dimensioni della/e targhette metrologiche adottate;
  7. qualsiasi altro disegno esplicativo di particolari funzioni o funzionalità;
  8. fotografie a colori dello strumento e delle schede elettroniche che lo compongono;
  9. schemi circuitali e schemi a blocchi delle diverse sezioni;
  10. lista dei componenti, accompagnata da una breve descrizione di quelli metrologicamente importanti;
  11. diagrammi di flusso del programma, indicanti le funzioni dei vari dispositivi elettronici;
  12. listato del programma eseguibile, o su supporto magnetico, provvisto di una sigla che ne identifichi anche la versione;
  13. ogni altro documento idoneo a dimostrare che lo strumento è conforme alle norme vigenti;
  14. rapporti di prova come previsto dalle norme armonizzate o dai documenti normativi applicabili;
a tal proposito va opportunamente posto in rilievo che:
  1. le prove applicabili eseguite e i risultati ottenuti devono essere redatti secondo i riferimenti e la modulistica previsti dalla pertinente normativa;
  2. le prove possono essere eseguite presso il laboratorio del richiedente, presso laboratori esterni idonei o specifici laboratori a ciò dedicati alla presenza del funzionario metrico competente per territorio o autorizzato a tal fine dalla Camera di Commercio presso la quale viene presentata la domanda. In ogni caso i laboratori dovranno documentare la riferibilità metrologica delle misurazioni effettuate. In alternativa è possibile eseguire le prove presso laboratori accreditati per le prove in argomento;
  3. Il rapporto analitico delle prove effettuate a cura dell'impresa richiedente e dei risultati ottenuti sull’esemplare depositato o a disposizione dell’Ufficio competente per territorio deve contenere:
  1. una tabella sinottica delle prove effettuate e dei risultati ottenuti;
  2. un elenco delle norme di attuazione delle “norme armonizzate” pubblicate su G.U. della Comunità Europea, applicate in tutto o in parte, e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora le norme di cui sopra non siano applicate;
  3. una descrizione delle modalità di esecuzione delle prove;
  4. i risultati di calcoli di progettazione e degli esami, etc.;
  5. i certificati di approvazione del tipo e i risultati di prove corrispondenti per strumenti contenenti elementi identici a quelli dello strumento di cui si chiede l’esame.

Alla documentazione sarà allegato il versamento del  primo diritto da Euro 15,00 effettuato sul C/C n. 14926448 intestato alla C.C.I.A.A. di Ferrara (causale: Primo diritto metrico per l’ammissione di modello alla verifica prima) ed il modello attestante l’avvenuto pagamento (modulo 4) debitamente compilate.
Ricevuta la domanda, l’Ufficio provvede a spedirla al Ministero dello Sviluppo Economico completa di tutta la documentazione. Qualora il fabbricante intenda presentare direttamente al Ministero la pratica, dovrà dichiarare a parte che si assume la responsabilità totale di tale consegna, in tal caso l’Ufficio provvederà all’invio della sola lettera di trasmissione. Dopo opportuna valutazione della domanda ed esame della documentazione allegata, riservandosi eventuali richieste di ulteriore documentazione e/o chiarimenti, il Ministero dello Sviluppo Economico redige ed emette il Certificato di Ammissione a verifica metrica dello strumento e lo invia alla competente Camera di Commercio per la notifica all'impresa richiedente. Il fabbricante, ricevuto il Certificato dianzi citato, è tenuto al versamento del 2° diritto metrico pari a Euro 15,00 con le modalità già osservate per il primo versamento.
La Camera di Commercio provvede a pubblicare sul proprio sito il Decreto di Ammissione a verifica metrica. Ottenuto il Decreto di Ammissione a verifica metrica, ciascuno strumento di misura, prima di essere commercializzato e messo in servizio, deve essere sottoposto a verifica prima. La verifica prima è richiesta dal fabbricante metrico dello strumento, cioè dalla persona fisica o giuridica responsabile della conformità dello strumento di misura ai fini della commercializzazione o della messa in servizio dello stesso. Per richiedere la verifica prima è necessario contattare, via mail o telefono, i funzionari dell'ufficio metrico.

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