Modello di Utilità - approfondimenti
Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 - Codice della Proprietà Industriale art. 82 e segg., art. 160
Il Brevetto per modello industriale d'utilità conferisce al titolare la facoltà esclusiva di attuare un determinato modello, di trarne profitto e di commercializzarlo nel territorio dello Stato.
I diritti del brevetto per modello industriale di utilità durano 10 anni.
Mentre l’invenzione dà origine ad un nuovo prodotto o procedimento, il modello presuppone un prodotto già esistente, a cui apporta “particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego”. Esso non può consistere in un procedimento o in una sostanza che non abbia un suo aspetto definito, ma soltanto in un prodotto, non nuovo, avente già una struttura sulla quale incide il modello, non però nel senso di modificarla da un punto di vista estetico, ma di cambiarla per determinare vantaggi tecnici, senza dare vita ad un prodotto nuovo.
Anche i modelli di utilità, come le invenzioni, devono possedere il requisito della novità, non nel senso di attività inventiva, ma di quello innovativo; infatti un modello non può consistere in un “nuovo” prodotto ma è necessario che rispetto ad un prodotto già esistente sia riconoscibile una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego e cioè nella realizzazione di accorgimenti, modifiche e adattamenti particolari atti a rendere più comoda l’applicazione o più efficace l’impiego di un oggetto d’uso del quale già si conosce l’esistenza.
E' prevista la possibilità che l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, nel corso dell’esame della domanda, possa modificare l’ambito di protezione da modello di utilità a invenzione. In tal caso invita l’interessato, assegnandogli un termine, a modificare la domanda stessa la quale ha effetto dalla domanda di presentazione originaria.