Prodotti tessili
L'etichettatura e la presentazione dei prodotti tessili è disciplinata, a partire dall'8 maggio 2012, dal Regolamento UE n. 1007/2011.
I prodotti tessili immessi in commercio prima dell'8 maggio 2012, e conformi alla previgente normativa, possono essere messi a disposizione sul mercato fino al 9 novembre 2014.
Indicazioni dell'etichetta
In tutta l'Unione europea, i prodotti tessili per essere posti in vendita al consumatore finale devono riportare un contrassegno o un'etichetta saldamente fissata che indichi:
- la composizione fibrosa: sulle etichette deve essere obbligatoriamente riportata la composizione fibrosa del prodotto utilizzando le denominazioni delle fibre elencate nell'allegato I del Regolamento UE n. 1007/2011. Queste informazioni devono essere riportate in lingua italiana, per esteso (non sono ammesse sigle o abbreviazioni), con caratteri tipografici leggibili e chiaramente visibili e in ordine decrescente di peso;
- l'eventuale presenza di parti non tessili di origine animale, da indicare obbligatoriamente con la seguente frase: "Contiene parti non tessili di origine animale";
Il responsabile dell'immissione in commercio: il Codice del Consumo prescrive espressamente che siano riportati l'indicazione dell'identità e degli estremi del produttore (denominazione, ragione sociale, marchio registrato dell'azienda, indirizzo) e il riferimento al tipo di prodotto (codice identificativo) o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte.
Documenti commerciali
Le denominazioni delle fibre tessili e le descrizioni delle composizioni fibrose devono essere indicate chiaramente nei documenti commerciali di accompagnamento.
Nelle fasi antecedenti la vendita al consumatore finale, l'etichetta può essere sostituita dai documenti commerciali che devono riportare i dati e le denominazioni fibrose previste all'allegato I del Regolamento UE n. 1007/2011. È ammesso l'utilizzo di abbreviazioni tramite l'utilizzo di un codice meccanografico, purché sullo stesso documento ne sia spiegato il significato commerciale.
Obblighi degli operatori
Il fabbricante all'atto dell'immissione di un prodotto sul mercato garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute. In particolare, queste devono essere facilmente leggibili, visibili, chiare e con caratteri uniformi, anche per quanto riguarda la dimensione e lo stile. Se il fabbricante non è stabilito nella UE, tali incombenze ricadono sulla figura dell'importatore.
All'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, il distributore garantisce che esso rechi l'etichetta o il contrassegno appropriato.
Il distributore è considerato fabbricante ai fini del presente regolamento qualora immetta un prodotto sul mercato col proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l'etichetta o ne modifichi il contenuto.
Il 4 gennaio 2018 è entrato in vigore il decreto legislativo 190/2017 che innova il quadro sanzionatorio per le violazioni in materia di etichettatura dei settori tessile e calzaturiero.
Non cambiano le regole di etichettatura contenute per il settore tessile nel Regolamento UE 1007/2011 e per il settore calzaturiero nella direttiva 94/11/CE recepita in Italia con DM 11/4/1996 cambiano solo le sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme.
In particolare
Vengono introdotte nell'ordinamento italiano le sanzioni applicabili per la vendita di calzature prive di etichetta o con etichetta non conforme.
Vengono innalzate le sanzioni applicabili per la vendita di prodotti tessili privi di etichetta o con etichetta non veritiera o non conforme.
Viene prevista una specifica sanzione da applicare per le vendite on line in assenza delle informazioni sulla composizione ma anche per la presentazione di prodotti su cataloghi e prospetti.
Viene introdotta una sanzione applicabile nel caso il produttore/importatore non ottemperi ai provvedimenti di conformazione dell'etichetta o di ritiro dei prodotti dal mercato emessi dall'autorità di vigilanza (Ministero dello Sviluppo Economico).