Etichettatura generale dei prodotti
In Italia i prodotti offerti in vendita al consumatore finale devono riportare in lingua italiana sull'etichetta, sul prodotto, sulla confezione o sul foglio informativo, almeno le indicazioni relative a:
- denominazione legale o merceologica del prodotto;
- nome/ragione sociale/marchio e sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
- eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose, all'ambiente;
- materiali impiegati e metodi di lavorazione, nel caso possano essere determinanti per la qualità e le caratteristiche merceologiche del prodotto;
- istruzioni, eventuali precauzioni e destinazione d'uso, se utili ai fini della fruizione e sicurezza del prodotto.
Sono esclusi dall'obbligo di riportare le indicazioni i prodotti disciplinati da norme comunitarie e dai relativi atti di recepimento nazionale e i prodotti disciplinati da norme nazionali, per gli aspetti già considerati. I prodotti disciplinati da norme comunitarie prevedono già obblighi specifici di etichettatura.
Sanzioni
La mancata ottemperanza agli obblighi di informazione nei termini sopra riportati comporta una sanzione che può andare da 516 euro fino 25.823 euro. La determinazione della misura della sanzione farà riferimento ai criteri di prezzo del prodotto e unità di prodotto poste in vendita.
Autorità di vigilanza
L'attività di vigilanza in materia è svolta dalla Polizia amministrativa, fermo restando il potere di accertamento degli organi di Polizia giudiziaria.