Emissione CO2 e consumo carburante
Negli ultimi decenni si è sviluppato un ampio consenso scientifico sul ruolo che il fattore umano provoca sul clima. In particolare, è stato stabilito che l'anidride carbonica (CO2) rilasciata nell'atmosfera dai processi di combustione dei combustibili, contribuisce maggiormente al cambiamento del clima e al riscaldamento della superficie del pianeta.
Nel 1997, per contrastare questo trend negativo, con il Protocollo di Kyoto i paesi più industrializzati si impegnarono a ridurre il totale delle emissioni dei gas del 5% rispetto ai livelli del 1990. L'obiettivo del Protocollo era di stabilizzare nell'atmosfera, nei successivi decenni, le concentrazioni dei cosiddetti gas serra attraverso una drastica riduzione delle emissioni globali rispetto a quelle attuali.
Alla firma del Protocollo la Comunità Europea si è impegnata a ridurre dell'8% le emissioni dei gas serra, e per raggiungere questo obiettivo ha intrapreso una serie di strategie, tra cui la Direttiva 1999/94/CE, riguardante la disponibilità di informazioni sul consumo di carburante e le emissioni di CO2 da fornire ai consumatori sulla commercializzazione di autovetture nuove.
L'Italia ha recepito questa Direttiva con il DPR. n. 84/2003, in cui si individua una serie di adempimenti per costruttori, rivenditori, Ministero dello Sviluppo Economico e Camere di commercio.
L'Italia ha recepito questa Direttiva con il DPR. n. 84/2003, in cui si individua una serie di adempimenti per costruttori, rivenditori, Ministero dello Sviluppo Economico e Camere di commercio.
Consulta la Guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO2 delle autovetture nuove, realizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico
A quali autovetture si applica la normativa
La normativa si applica solo alle autovetture nuove appartenenti alla categoria M1, definita come "i veicoli a motore destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere, oltre al sedile del conducente, con l'esclusione dei veicoli speciali e dei ciclomotori".
Costruttore di autoveicoli
I costruttori di autoveicoli, per redigere una guida al risparmio di carburante e alle emissione di CO2 (entro il 15 dicembre di ogni anno), devono fornire al Ministero delle Imprese e del Made in Italy un elenco di tutti i modelli di auto nuove, raggruppati per marca e in ordine alfabetico.
Per ogni modello, è necessario indicare:
- il tipo di carburante (benzina, gasolio, GPL, metano);
- il consumo ufficiale di carburante, espresso in litri per 100 chilometri (l/100 km) o chilometri per litro (km/l);
- il valore delle emissioni ufficiali di CO2, espresso in grammi per chilometro (g/km);
- l'elenco dei dati ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di CO2, suddivisi per tipo di carburante, elencati in ordine crescente di emissione di CO2, ovvero il modello con il minor consumo ufficiale di carburante deve essere al primo posto.
Rivenditore di autoveicoli
I rivenditori ai autoveicoli devono:
- apporre su ogni auto nuova esposta per la vendita, sul parabrezza o vicino a esso, un'etichetta sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2;
- esporre un manifesto o uno schermo di visualizzazione con l'elenco dei dati ufficiali sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 per ciascuna marca di auto presente nel punto vendita, elaborato sui dati forniti dal costruttore;
- consegnare gratuitamente al consumatore che ne faccia richiesta la Guida al risparmio del Ministero dello Sviluppo Economico.
Sanzioni
Le violazioni degli obblighi, punite con sanzioni amministrative pecuniarie da 250 euro 1000 euro, sono:
- omessa o incompleta apposizione dell'etichetta;
- omessa o incompleta affissione del manifesto;
- materiale promozionale incompleto o privo dei valori ufficiali di consumo di carburante e emissione CO2;
- indisponibilità a fornire gratuitamente la guida al risparmio, su richiesta del consumatore e presso il punto vendita;
- divieto di apporre altri marchi, simboli o diciture relativi al consumo di carburante o alle emissioni di CO2 non conformi per legge (DPR n. 84/2003) sulle etichette, sulla guida, sul manifesto o sul materiale promozionale.
Il ruolo del Ministero dello Sviluppo Economico
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy deve redigere, entro il 15 dicembre di ogni anno, una "guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO2" contenente le informazioni relative a tutte le autovetture nuove acquistabili nell'Unione europea, specificando per ogni modello: carburante utilizzato, consumo ufficiale di carburante (espresso in l/100 km o km/l), valore delle emissioni specifiche di CO2 (espresso in g/km).
Il Ministero, inoltre, deve:
- stilare una classifica dei dieci modelli di auto più efficienti in termini di emissione CO2;
- fornire agli automobilisti i consigli utili per una guida ecocompatibile;
- sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze delle emissioni di gas a effetto serra;
- divulgare le strategie e gli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra.
Il ruolo della Camera di commercio
La Camera di commercio, competente per territorio, vigila sull'osservanza di quanto stabilito dalla legge (DPR n. 84/2003) e, per il monitoraggio, informa periodicamente il Ministero delle Imprese e del Made in Italy sullo stato di attuazione del programma di informazione.
Riferimenti normativi
Normativa Comunitaria:
Direttiva 1999/94/CE del Parlamento e del Consiglio del 13/12/99, Disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove
Raccomandazione Commissione n. 125/1999/CE
Raccomandazione Commissione n. 303/2000/CE, sulla riduzione delle emissioni di CO2 prodotte dalle autovetture (KAMA)
Raccomandazione Commissione n. 304/2000/CE, sulla riduzione delle emissioni di CO2 prodotte dalle autovetture (JAMA)
Raccomandazione Commissione n. 217/2003/CE
Normativa Nazionale:
DPR. n. 84/2003 – Regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE
Circolare del Ministero delle Attività Produttive del 14 maggio 2003 – Prime indicazioni relative all'acquisizione dei dati ex art. 4 del DPR. n. 84/2003