Richiesta autorizzazione ad operare su tachigrafi intelligenti
1) Procedura per i Centri Tecnici già autorizzati al tachigrafo digitale
Le imprese già autorizzate agli interventi sul tachigrafo digitale e i fabbricanti di veicoli possono estendere la loro autorizzazione anche ai tachigrafi intelligenti presentando la domanda con il modello di estensione.
La domanda deve essere accompagnata dalla ricevuta del pagamento del diritto di segreteria di Euro 260,00
Il provvedimento di estensione dell'autorizzazione ad operare sui tachigrafi intelligenti acquisisce le prescrizioni e le condizioni presenti nell'autorizzazione originaria. Successivamente al provvedimento di estensione le imprese richiederanno la carta per il tachigrafo intelligente che potranno utilizzare sia sui tachigrafi intelligenti che sui digitali.
2) Procedura per le imprese che non erano Centri Tecnici autorizzati al tachigrafo digitale
Le imprese che, senza avere alcuna precedente autorizzazione, intendano effettuare installazioni, calibrazioni e interventi tecnici sui tachigrafi intelligenti dovranno fare domanda al MISE per ottenere una nuova autorizzazione. Le officine presenteranno la domanda con il modello richiesta di autorizzazione per le officine mentre i fabbricanti di veicoli presenteranno la domanda con il modello richiesta di autorizzazione per i fabbricanti (vedi modulo). La domanda deve essere accompagnata dalla ricevuta del pagamento del diritto di segreteria di Euro 370,00
In base ai chiarimenti forniti dal Ministero dello sviluppo economico con circolare prot. n. 0211870 del 15/09/2020 alla domanda occorre allegare apposita autocertificazione attestante il possesso del requisito di buona reputazione prescritto per il titolare/legale rappresentante, la compagine societaria e il personale tecnico per le officine e i centri tecnici che operano sui tachigrafi dall'art. 24, comma 2, lett. c) del Regolamento (UE) n.165/2014, utilizzando l'apposito modulo.
Alla domanda va inoltre allegata l'autocertificazione antimafia (cfr. art. co. 4-bis e art. 89 D.lgs. n. 159/2011) ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, sottoscritta dai soggetti interessati, di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011.
Effettuato il sopralluogo e l’esame istruttorio preventivo, l’ufficio Vigilanza sul mercato, trasmette la domanda al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il rilascio dell’autorizzazione. Successivamente al provvedimento di autorizzazione le imprese richiederanno la carta per il tachigrafo intelligente che potranno utilizzare sia sui tachigrafi intelligenti che sui digitali. L'autorizzazione, alla scadenza, sarà sottoposta a rinnovo.
Dal 1°luglio i pagamenti alla Camera di commercio (e a tutte le Pubbliche Amministrazioni) NON potranno più essere eseguiti con bonifico bancario o bollettino di versamento di conto corrente postale ma solo utilizzando il sistema PagoPA.
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