Comunicazione relativa all'immissione sul mercato di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria
entro il 1° marzo vanno trasmessi i dati e le informazioni relative all'anno civile precedente
Il Decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, come modificato dal Decreto legislativo 14 febbraio 2008, n. 33, prevede che i soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'allegato I al medesimo Decreto trasmettono, per il tramite delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 marzo 2008 e, successivamente, entro il 1° marzo di ciascun anno, i dati e le informazioni previsti all'allegato III-bis, riferiti all'anno civile precedente.
Si ricorda che ai sensi del citato decreto legislativo si intende per "immissione sul mercato" qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito; rientrano nella definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali o per gli utenti e l'importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario. L'articolo 40 c. 7 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 in materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi di registrazione C.O.V. (Composti Organici Volatili) per la vendita dei prodotti ai consumatori finali, stabilisce che, all'articolo 2, comma 1, lett. o) del decreto legislativo 27 marzo 2006 n. 161, le parole "o per gli utenti" sono soppresse. Conseguentemente la dichiarazione COV non va presentata da coloro che vendono i prodotti ai consumatori finali.