Regole di origine non preferenziale (normale)
Ci sono due criteri di base che determinano l'origine non preferenziale di un prodotto:
1° criterio: prodotti interamente ottenuti in un UNICO Paese o territorio
Nella richiesta del certificato di origine, per i prodotti che rientrano in questa casistica, andrà compilato il PARAGRAFO 1) che recita: la merce è totalmente italiana, o .... (altro Stato dell'UE) essendo stata fabbricata o prodotta da .....
Sono quei prodotti "100% Made in ...", ovvero prodotti primari nel loro stato naturale, i loro derivati, o prodotti industriali ottenuti con il solo impiego di fattori produttivi originari al 100% dello stesso Paese.
Le norme propongono un elenco esaustivo dei prodotti che devono essere considerati "interamente ottenuti:
- i prodotti minerali estratti nel Paese oppure dal suolo o dal sottosuolo marino dove il Paese esercita diritti esclusivi di sfruttamento;
- i prodotti del regno vegetale raccolti nel Paese;
- gli animali vivi, nati ed allevati nel Paese, i loro derivati e i prodotti della caccia praticata nel Paese;
- i prodotti della pesca praticata nel Paese oppure da navi battenti bandiera del Paese
(es. i pesci catturati da una nave battente bandiera italiana sono di origine italiana a prescindere dalla zona di pesca); - le merci ottenute o prodotte a bordo di navi officina battenti bandiera di quel Paese, utilizzando prodotti della pesca o altri prodotti estratti dal mare originari di tale paese
(es. l'origine del pasce lavorato e congelato a bordo è legata alla bandiera della nave officina che lo ha pescato e lavorato, a prescindere dalla zona di pesca); - i cascami e gli avanzi risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, raccolti nel Paese destinati al recupero delle materie prime;
- le merci ottenute utilizzando esclusivamente i prodotti primari, elencati in precedenza, interamente ottenuti nel Paese.
Fonte: Articolo 60 del Codice Doganale dell'Unione (Reg. 952/2013), che trova attuazione nell'Articolo 31 del Regolamento Delegato (RD n. 2446 della Commissione del 28 luglio 2015)
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2° criterio: ultima lavorazione o trasformazione sostanziale
Nella richiesta del certificato di origine, per i prodotti che rientrano in questa casistica, andrà compilato il PARAGRAFO 2) che recita: la merce ha subito in Italia, o in altro Paese dell'UE, l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata effettuata da un'impresa attrezzata a tale scopo
Questo criterio si applica alle merci lavorate in due o più Paesi o prodotte con l'impiego di materiali o componenti non originari nell'UE.
Viene utilizzato, per lo più, per beni industriali come macchinari o impianti.
In base a questo criterio, un bene è originario nel Paese in cui è avvenuta l'ultima lavorazione o trasformazione, che deve essere:
- sostanziale, cioè
→ ha come risultato un prodotto NUOVO, con composizione e proprietà specifiche che prima di tale lavorazione non possedeva (in pratica, deve avere come conseguenza un cambio di voce doganale nella classificazione del bene, cioè devono cambiare le prime 4 cifre del codice di nomenclatura doganale) oppure
→ rappresenta una fase importante del processo di fabbricazione. - economicamente giustificata → deve esserci un aumento di valore
- effettuata da un'impresa attrezzata a tale scopo
Fonte: Articolo 60 del Codice Doganale dell'Unione (Reg. 952/2013), che trova attuazione negli articoli 32 e 33 del Regolamento Delegato (RD n. 2446 della Commissione del 28 luglio 2015) |
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Ma quali sono le lavorazioni sostanziali?
- Per merci particolari, le regole giuridicamente vincolanti sono state stabilite nell'allegato 22-01
- Per le merci non elencate nell'allegato 22-01, l'origine è determinata caso per caso valutando qualsiasi processo o operazione in relazione al concetto di ultima trasformazione o lavorazione sostanziale. Non esistono regole legalmente vincolanti per questi prodotti, tuttavia ci si puà riferire alle "regole di lista" elaborate dall'Unione Europea, dove le norme vincolanti sono evidenziate in grassetto.
Guida all'origine NON preferenziale »
Da sapere
Lavorazioni che non fanno mai acquisire l'origine (non sostanziali):
- le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni analoghe) o operazioni volte a facilitare la spedizione o il trasporto;
- le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura o cernita, selezione, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi;
- i cambiamenti d’imballaggio e le divisioni e riunioni di partite, le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- la presentazione delle merci in serie o insiemi o la loro messa in vendita;
- l’apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi;
- la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo;
- lo smontaggio o il cambiamento di uso;
- la somma di due o più operazioni tra quelle sopra elencate;
Fonte: Articolo 60 del Codice Doganale dell'Unione (Reg. 952/2013) e Articolo 34 del Regolamento Delegato (RD n. 2446 della Commissione del 28 luglio 2015)
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Pezzi di ricambio
Per le regole di origine sui pezzi di ricambio consultare la seguente pagina.