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BREXIT: raggiunto l'accordo sugli scambi e la cooperazione UE e Regno Unito

ultima modifica 04/01/2022 11:32

Anche se restano da concludere alcuni passi formali (approvazione dei Parlamenti inglese e dell'Unione), i contenuti dell'accordo sono ormai delineati e si va verso una entrata in vigore provvisoria, fin dal 1° gennaio 2021.

"No" a dazi e contingenti

Dal 1^ gennaio 2021 il Regno Unito lascia l'Unione europea: non farà più parte del mercato unico e dell'unione doganale.

ESPORTATORE ALLE PRIME ARMI? 
Vedi i requisiti per l'esportazione verso un Paese terzo »

Sarà obbligatorio assolvere le procedure doganali di esportazione e l'operazione sarà assoggettabile al regime di non imponibilità IVA ai sensi dell'art. 8, D.P.R. n. 633/72.

In virtù dell'accordo raggiunto lo scorso 24 dicembre, tuttavia, le merci oggetto di scambi commerciali tra Regno Unito e i Paesi dell'Unione europea non saranno gravate da dazi e contingenti.

Opuscolo informativo »

Origine delle merci e regole per gli scambi

Per beneficiare di questo trattamento PREFERENZIALE le imprese dovranno PROVARE CHE I propri PRODOTTI RISPETTANO completamente LE REGOLE SULL'ORIGINE previste dall'accordo stesso

Attestazione dell'origine preferenziale

E' necessario essere registrati al REX ma in attesa dell'attivazione del nuovo Portale gli operatori che risultano ancora privi del codice REX, potranno rendere la dichiarazione di origine indicando il proprio codice EORI

Le imprese possono auto-dichiarare l'origine delle merci. L'attestazione di origine:

  • va compilata dall'esportatore del bene sulla base di informazioni che dimostrano che il prodotto è originario. 
    L'esportatore è responsabile della sua correttezza e delle informazioni fornite;
  • può essere resa su una fattura o su qualsiasi altro documento che descriva il prodotto in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione;
  • è valida per 12 mesi dalla data in cui viene rilasciata;
  • può applicarsi a un'unica spedizione di uno o più prodotti importati o a spedizioni multiple di prodotti identici importati entro il periodo specificato nell'attestazione di origine, che non deve superare i 12 mesi.
  • non è previsto che tali attestazioni siano validate da altri soggetti terzi, quali le Camere di commercio

Vedi il testo dell'attestazione di origine  (Annex ORIG-4) »

Nel caso in cui il processo di produzione di un bene implichi anche l'impiego di materiali non originari delle due parti, ai fini dell'applicazione della regola del cumulo, l'accordo prevede che l'esportatore, per rendere la propria dichiarazione sull'origine preferenziale, debba acquisire la dichiarazione del fornitore, secondo il modello previsto all'ANNEX ORIG-3 che contiene la specifica dell'origine dei materiali non originari utilizzati. Tale dichiarazione può avere anche la forma di dichiarazione a lungo termine nel caso di forniture ricorrenti da parte dello stesso soggetto.

Vedi la dichiarazione del fornitore (Annex ORIG- 3) »

Origine NON preferenziale e Certificati di origine

Non è necessario produrre il certificato di origine non preferenziale rilasciato dalla Camera di commercio per beni originari dell'UE.
Potrà essere rilasciato, invece, per merce originaria di Paesi terzi.

Altre previsioni

  • Esportazioni temporanee in regime ATA:
    I Carnet ATA emessi nel 2020 e ancora validi nel 2021 possono essere utilizzati per la temporanea importazione di beni in Gran Bretagna a partire dal 1 gennaio 2021.
  • Qualifica di AEO e Esportatore Autorizzato:
    previsto il mutuo riconoscimento
  • Standard di conformità e barriere tecniche:
    L'accordo  prevede la possibilità dell'autocertificazione della conformità regolamentare per i prodotti a basso rischio e agevolazioni per altri prodotti specifici di reciproco interesse, come l'automotive, il vino, i prodotti organici, i prodotti farmaceutici e i prodotti chimici.
    Tuttavia, tutte le merci del Regno Unito che entrano nell'UE dovranno comunque soddisfare gli elevati standard normativi dell'UE, anche in materia di sicurezza alimentare (ad esempio standard sanitari e fitosanitari) e sicurezza dei prodotti.
  • Trasporto stradale:
    Il trasporto di merci su strada tra l'Unione Europea e il Regno Unito e viceversa continua ad essere eseguibile da parte delle imprese di trasporto italiane titolari di licenza comunitaria, avendo a bordo la normale copia conforme. Infatti, l’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra UE e UK prevede un accesso illimitato per i trasporti da punto a punto per i trasportatori che eseguono trasporti tra l'UE e il Regno Unito e viceversa, oltre a garantire il diritto di transito nei rispettivi territori delle parti.
    Inoltre, i trasporti da e per il Regno Unito possono essere svolti anche con l’autorizzazione multilaterale CEMT (Conferenza Europea dei Ministri dei trasporti), partecipando tale Paese al sistema del contingente di autorizzazioni in quanto membro della Conferenza.
    Oltre ai citati trasporti da punto a punto, l'Accordo consente anche di eseguire fino a 2 operazioni extra all'interno del territorio dell'altra parte, pertanto i trasportatori dell’UE potranno eseguire nel Regno Unito fino a un massimo di 2 operazioni di cabotaggio (trasporto nazionale di merci concesso ad un vettore estero) entro 7 giorni dallo scarico delle merci oggetto del trasporto internazionale destinato nel Regno Unito.
    Dove fare dogana ingresso e uscita dal Regno Unito con mezzi di terra »

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