Società tra professionisti
La disciplina è contenuta nell'art. 10 della legge n. 10 del 12 novembre 2013 e nel regolamento emanato con Decreto del Ministero della Giustizia n. 34 dell'8 febbraio 2013.
La nuova normativa, in vigore dal 22 aprile 2013, consente di costituire società per l'esercizio di attività professionali regolamentate secondo i modelli disciplinati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
La Società tra professionisti potrà essere costituita per esercitare attività professionali regolamentate nel sistema degli ordini. Sarà possibile, inoltre, costituire una società multidisciplinare per l’esercizio di più attività professionali.
La società tra professionisti deve essere iscritta al registro delle imprese, nell’apposita sezione speciale riservata e in una sezione speciale nell’albo o ordine di appartenenza dei soci professionisti.
Qualora i professionisti decidano di costituire una società multidisciplinare, l’iscrizione viene eseguita presso l’albo relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo.
E' prevista la possibilità di partecipazione da parte di soci non professionisti o di investimento, ma l’esecuzione dell’incarico deve essere necessariamente effettuata dai professionisti abilitati.
Per maggiori informazioni consultare la Guida redatta dalle Camere di Commercio dell'Emilia Romagna.