Semplificazioni e sviluppo, in G.U. la legge di conversione
Con la pubblicazione in G.U. della legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, dal 7 aprile diventano operative le norme in materia di semplificazione e sviluppo.
Ecco le principali novità che impattano sul registro imprese.
art. 35 - Modifica artt. 2397 e 2477 c.c. in materia di collegio sindacale nelle S.P.A. e nelle S.R.L.
La legge di conversione ha definitivamente abrogato la possibilità di nominare il sindaco unico per le società per azioni recentemente introdotta con la legge di stabilità (L. 183/2011) e già modificata con il D.L. 5/2012.
Pertanto, per le S.P.A., l'art. 2397 c.c. ritorna al testo previgente che prevede che il collegio sindacale sia composto da tre o cinque membri effettivi e da due supplenti.
Per le società a resposabilità limitata viene confermato il testo introdotto dal decreto semplificazioni: è l'atto costitutivo che può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, la nomina di un organo di controllo o di un revisore.
Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.
art. 37 - Comunicazione P.E.C.
La legge di conversione ha introdotto il comma 6 bis dell'art. 16 D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 2/2009:
«L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata».
L'ufficio, pertanto, provvederà a sospendere le istanze presentate da società che non hanno ancora provveduto a comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al Registro Imprese, chiedendo la regolarizzazione. Rimangono esclusi da tale procedura i bilanci di esercizio e gli altri atti soggetti a deposito.
Art. 9 - Dichiarazione unica di conformità degli impianti
Con decreto del Ministro dell'Ambiente, del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro delle Infrastrutture verrà approvato il Modello di dichiarazione unica di conformità che sostituirà i modelli previsti dal D.M. 37/2008.
La dichiarazione unica di conformita' e la documentazione allegata dovranno essere conservate presso la sede dell'interessato ed esibite, a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli.