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Rapporto riepilogativo semestrale ex art. 33 - 5°comma Legge fallimentare

ultima modifica 26/07/2016 12:13
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Ai sensi dell'art. 33 comma 5 della Legge fallimentare il curatore deve trasmettere al registro imprese, per via telematica, i rapporti riepilogativi semestrali nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni dei creditori nella cancelleria del tribunale. 

Compilazione della modulistica

La pratica va predisposta come segue:

Per le società compilazione di un modello S2 riquadro 20, codice atto A15 (procedure Concorsuali) e data atto corrispondente a quella del rapporto riepilogativo.
Per le imprese individuali compilazione di un mod. I2 riq. 31
In entrambi i casi occorre utilizzare il Tipo atto/fatto 008.

Nel campo descrittivo del riquadro 20 (o del riq. 31) inserire la seguente dicitura:
"Deposito rapporto riepilogativo semestrale ex art. 33 L.F. del (data rapporto)".

Allegare il modello NOTE nel quale indicare il termine per la presentazione delle osservazioni da parte del comitato dei creditori indicato nella nota di trasmissione del rapporto.
Da detto termine decorrono i 15 gg. entro i quali deve avvenire il deposito al R.I. L'eventuale ritardo nella presentazione dell'istanza è soggetta all'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 2194 c.c.

Si informa che , qualora non sia stato nominato il comitato dei creditori, il curatore, dopo il deposito in cancelleria del tribunale, trasmetterà immediatamente al Registro delle Imprese il rapporto riepilogativo.
In questo caso l'informazione dell'assenza del comitato dei creditori e la data di deposito in cancelleria deve essere specificata nel modello NOTE.

Allegati

Va allegato il rapporto riepilogativo delle attività svolte con le eventuali osservazioni dei creditori, in formato PDF/A.
Se il rapporto riepilogativo è firmato digitalmente dal curatore, si tratta di originale e non occorre inserire alcuna dicitura di conformità.
Se viene, però, trasmessa una copia del rapporto che riporta il timbro attestante il deposito in cancelleria, in luogo della indicazione nel Modulo NOTE sopra richiamata, occorre dichiarare la copia conforme ai sensi dell'art. 19 DPR 445/2000.
Nel caso in cui la distinta e il rapporto siano firmati digitalmente da soggetto diverso, quest'ultimo dovrà inserire in calce ai documenti allegati la seguente dichiarazione:
"il sottoscritto - nome e cognome - consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, attesta la corrispondenza del presente documento all'originale cartaceo". 
Tali diciture vanno indicate anche il calce alle eventuali osservazioni dei creditori.

Si invita, infine, i curatori a presentare il rapporto riepilogativo inserendo eventuali “omissis” nel caso in cui lo stesso contenga informazioni che per la loro natura o per motivi di riservatezza non debbano essere resi pubblici.

 

Diritti

L'adempimento è esente da bollo e soggeto a diritti di segreteria di euro 10,00.
E' necessario indicare in distinta "ESENTE BOLLO"

vedi le modalità di sottoscrizione Pratiche Telematiche »

Consulta il Registro Imprese


 


 

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