Procedure concorsuali: comunicazione indirizzo PEC del curatore fallimentare
Obbligo in vigore dal 1° gennaio 2013
Il curatore fallimentare, il commissario giudiziale (nel concordato preventivo), il commissario liquidatore e il commmissario giudiziale (nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) entro 10 giorni dalla nomina, comunicano al Registro delle Imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. La data della nomina coincide con la data di deposito della sentenza di fallimento in cancelleria.
Questo nuovo adempimento in vigore dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto dal comma 19, n. 2-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013).
La comunicazione dovrà essere effettuata con una pratica telematica attraverso la Comunicazione Unica.
Compilazione della modulistica
La pratica va predisposta come segue:
- INT/P di modifica del curatore con compilazione del campo "indirizzo posta elettronica certificata"
La pratica può essere compilata anche con il software STARWEB scegliendo la voce Comunicazione Unica Impresa - Variazione
- eventuale modello NOTE con indicazione della data di accettazione dell'incarico, se successiva alla data nomina.
Allegati
Nessun allegato.
Diritti
L'adempimento è esente da bollo e soggetto a diritti di segreteria di 10,00 euro.
E' necessario indicare in distinta "ESENTE BOLLO" .
Sanzioni
In caso di presentazione tardiva viene applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 2194 c.c. con pagamento liberatorio pari a 20,00 euro.