Novità in materia di sanzioni riguardanti gli adempimenti societari al registro delle imprese
L’art. 9 c. 5 della legge n. 180 dell’11/11/2011, pubblicata sulla G.U. n. 265 del 14/11/2011, in vigore dal 15/11/2011, al fine di rendere più equo il sistema delle sanzioni cui sono sottoposte le imprese relativamente alle istanze e ai depositi da effettuarsi presso il Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio, ha modificato l’art. 2630 c.c. dimezzando gli importi delle sanzioni e riducendoli ulteriormente ad un terzo in caso di presentazione nei 30 gg. successivi allo scadere del termine.
Pertanto, in base al principio di legalità e irretroattività, art. 1 della L. n. 689/81, per tutte le violazioni commesse (31°g.) dal 15/11/2011 in poi, verranno applicati i seguenti nuovi importi:
ADEMPIMENTI SOCIETARI | IMPORTO SANZIONE | IMPORTO LIBERATORIO |
---|---|---|
Denunce e comunicazioni presentate nei 30 gg. successivi alla scadenza del termine | min. € 34,33 max €344,00 |
€ 68,66 |
Denunce e comunicazioni presentate oltre i 30 gg. successivi alla scadenza del termine | min. €103,00 max €1.032,00 |
€ 206,00 |
Deposito dei bilanci nei 30 gg. successivi alla scadenza del termine | min. € 45,78 max € 458,67 |
€ 91,56 |
Deposito dei bilanci oltre i 30 gg. successivi alla scadenza del termine | min. € 137,33 max € 1.376,00 |
€ 274,66 |
Per tutte le violazioni antecedenti al 15/11/2011, continueranno ad essere applicati gli importi previsti dalla precedente normativa, ossia € 412,00 per tutti gli adempimenti societari ed € 549,34 per i bilanci. (Circolare Ministero dello Sviluppo Economico n. 3647/c del 27/12/2011).