Posta elettronica certificata anche per le imprese individuali
Le imprese individuali che si iscrivono al Registro delle imprese hanno l'obbligo di comunicare immediatamente la PEC.
La legge 17 dicembre 2012 n. 221, di conversione del D. L. 179/2012, pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 294 del 18/ 12/2012, ed in vigore dal 19 dicembre, ha stabilito che le imprese individuali in sede di prima iscrizione al registro imprese hanno l'obbligo di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
Le imprese individuali già iscritte e attive, non soggette a procedure concorsuali, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del Registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di PEC entro il 30 giugno 2013.
Il deposito è esente dall’imposta di bollo e da diritti di segreteria.
Dal 1° luglio 2013 l'ufficio del Registro delle Imprese, in mancanza della comunicazione della propria P.E.C. da parte delle suddette imprese, sospenderà ogni domanda da queste presentata, sino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per 45 giorni, trascorso tale periodo la domanda si intenderà non presentata.
I Servizi Innovativi dell'Ente camerale e le Associazioni di categoria provinciali aderenti, offrono servizi per agevolare e supportare le imprese nelle procedure di acquisizione di un indirizzo di posta certificata.
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