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La P.E.C. nella Comunicazione Unica

ultima modifica 20/12/2012 13:56 — scaduto

Il 1° aprile è scattata la Comunicazione Unica: primi chiarimenti sulla P.E.C.

La P.E.C. nella Comunicazione Unica

Posta Elettronica Certificata

Nel modello di Comunicazione Unica (riq. 5 - domicilio elettronico) è obbligatorio indicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata utilizzato esclusivamente per notificare le ricevute della Comunicazione Unica.

Quale indirizzo indicare nel modello Comunica?

E' sempre possibile indicare la casella PEC dell'intermediario incaricato dall'impresa (elezione di domicilio elettronico). In alternativa è possibile indicare l'indirizzo PEC dell'impresa.

Solo le IMPRESE INDIVIDUALI possono richiedere l’attivazione gratuita di una casella temporanea di PEC tramite il Modello di Comunica.

PEC iscritta al Registro Imprese (in visure e certificati)

Le IMPRESE INDIVIDUALI non possono iscrivere il loro indirizzo PEC nel registro delle imprese.

Dal 1° aprile 2010 le SOCIETA' che non avessero già provveduto ad iscrivere un indirizzo PEC nel registro delle imprese dovranno obbligatoriamente farlo in occasione della presentazione di una qualunque domanda di iscrizione di modificazione (ad esempio modificazione atto costitutivo, rinnovo cariche sociali ecc) compilando il modello S2 riq. 5 - indirizzo della sede legale. Resta escluso da tale obbligo il deposito del bilancio e la registrazione di dati REA (es. apertura unità locale, comunicazione di inizio, modificazione e cessazione di attività ecc.). Le società che non effettuano alcuna iscrizione di modificazioni al Registro imprese dovranno comunque iscrivere il proprio indirizzo di PEC nel Registro delle imprese (mod. S2 riq. 5) entro il 28 novembre 2011 in esenzione da bollo e diritti (art. 16, comma 6, DL n. 185/2008 convertito con legge n. 2/2009)

Per ulteriori approfondimenti »

Consulta il Registro Imprese


 


 

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