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Convertito il "Decreto lavoro": novità in materia di registro delle imprese

ultima modifica 11/09/2013 11:44

Disciplina delle società a responsabilità limitata e start-up innovative: queste le materie oggetto dell'art. 9 del "decreto lavoro"

Convertito il "Decreto lavoro": novità in materia di registro delle imprese

gazzetta ufficiale

Ecco le principali modifiche alla disciplina delle SRL introdotte dal decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito, con modifiche in Legge 9 agosto 2013, n. 99:

  • modificata la "società a responsabilità limitata semplificata" (SRLS)
  • abolita la "società a responsabilità limitata a capitale ridotto" (SRLCR) introdotta dall'art. 44 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito in Legge n. 134/2012;
  • prevista la possibilità di costituire SRL "ordinarie" con capitale inferiore a euro 10.000

 

SRL "ordinarie" (modificati gli artt. 2463 c.c. e 2464 c.c.):

Con l'aggiunta del commi 4 e 5 all'art. 2463 c.c. in sede di conversione del decreto, è stata introdotta la possibilità per tutte le società a responsabilità limitate di determinare l'ammontare del capitale sociale in misura inferiore a euro diecimila. In tal caso i conferimenti devono essere fatti in denaro e devono essere versati per intero alle persone a cui è affidata l'amministrazione.

Modificato, inoltre, l'art. 2464 c.c prevedendo per tutte le SRL che il versamento del venticinque per cento del capitale sociale debba essere effettuato all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo.

SRL SEMPLIFICATE (modificato l'art. 2463-bis c.c):

a) soppresso il limite di età per poter costituire una SRL semplificata: ora qualunque persona fisica può costituire una SRLS.

b) soppresso l'obbligo di scegliere gli amministratori tra i soci.
Possono essere amministratori anche soggetti non soci;

c) soppresso il divieto di cessione delle quote a soggetti di età superiore a 35 anni.
Sarà, pertanto, sempre ammissibile l’alienazione di quote a soggetti di qualsiasi età, purché gli stessi siano persone fisiche.

d) precisato, con l'introduzione del comma 3, che le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili

Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del D.L. n. 1/2012 le SRL semplificate godono dell'esenzione dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo, mentre sono tenute al versamento del diritto annuale.

SRL A CAPITALE RIDOTTO:

a) è stata soppressa la SRL a capitale ridotto, in quanto assorbita dalla SRL semplificata.

b) le "SRL a capitale ridotto" iscritte al registro delle imprese sono qualificate ex lege "società a responsabilità limitata semplificate".

START UP innovative

Il "decreto lavoro" ha, inoltre, modificato l’art. 25 del D.L.n. 179/2012 in relazione ai requisiti delle start-up innovative. In particolare:

a) è stata abrogata la disposizione che richiedeva ai soci, persone fisiche, al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, di detenere la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci; ora i soci possono essere indifferentemente persone fisiche o giuridiche senza più alcun vincolo.

Modificati gli ulteriori requisiti previsti dalla lettera h) del comma 2 che le società devono alternativamente possedere per essere qualificate start-up innovative:

1) è stato abbassato dal 20 al 15% l’importo delle spese di ricerca e sviluppo rispetto al maggior valore fra costo e valore totale della produzione;

2) viene introdotta una nuova possibilità di rientrare nel regime agevolato alle società con almeno i 2/3 della forza lavoro costituita da persone in possesso di laurea magistrale;

3) viene estesa la possibilità di essere riconosciute start-up innovative alle società titolari di un software originario registrato presso il Registro Pubblico speciale per programmi per elaboratore (SIAE)

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