Modalità di comunicazione al registro imprese del recesso ex art. 2285 c.c.
L'iscrizione nel registro delle imprese del recesso di socio di società di persone ex art. 2285 c.c. avverrà ad esito della procedura desumibile dagli articoli 2300 (tramite istanza trasmessa da parte degli amministratori in carica) e 2190 del codice civile, e non sulla base di un atto unilaterale del socio receduto.
AMMINISTRATORE
Uno degli amministratori trasmette, entro 30 giorni dall'effetto del recesso, tramite la piattaforma ComUnica, Modello S2 + Int.P di modifica persona ed allega documentazione probatoria (lettera di comunicazione recesso da parte del socio receduto). La pratica sconta euro 90,00 di diritti di segreteria ed euro 59,00 di imposta di bollo.
SOCIO RECEDUTO
Può presentare un esposto da cui emerga l’evidenza del fatto modificativo, allegando idonea documentazione (es. raccomandata con avvenuta notifica alla società e agli altri soci).
L’Ufficio, verificata l’esistenza del presupposto, pone in essere la seguente procedura ai sensi dell'art. 2190 c.c.:
- invia raccomandata alla società e agli amministratori, con assegnazione di un termine di 30 giorni per l’adozione e il deposito degli atti previsti dall’art. 2300 c.c. (vedi punto precedente);
- scaduto il termine senza che sia intervenuta la modifica richiesta, provvede a trasmettere gli atti al Giudice del Registro per la formalizzazione del recesso;
- iscrive l’eventuale provvedimento emesso dal Giudice;
- comunica l'avvenuta iscrizione alla società e all’interessato applicando la sanzione amministrativa agli amministratori obbligati all’adempimento di legge omesso.