VENDITA MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI
Trattasi di forma speciale di vendita al dettaglio prevista dall'art. 67 del D.Lgs. 59/2010.
Non si ritiene soggetta a S.C.I.A. ogni nuova installazione in una struttura già a conoscenza del Comune, considerato che il tenore dell’art. 17 del D.lgs. 114/1998 non richiede la conoscenza del numero dei distributori ma l’ubicazione.
La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita in sede fissa.
La vendita di bevande non confezionate è considerata somministrazione e non commercio.
COSA SERVE | LEGISLAZIONE |
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Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) presentata al COMUNE. |
D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 (art. 17). Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge n. 59 del 15 marzo 1997. Circolare MAP n. 500254 del 9 gennaio 2001. D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010 (art. 67). Legge Regionale n. 4 del 12 febbraio 2010. Norme per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l’adeguamento all’ordinamento comunitario- Legge Comunitaria Regionale per il 2010. Decreto Legislativo n. 147 del 6 agosto 2012. Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. |
Scheda aggiornata al 14 febbraio 2012