TRASPORTO DI PERSONE CON AUTOSERVIZI PUBBLICI DI LINEA
Un veicolo si intende "adibito al servizio di linea" quando l'esercente, comunque remunerato, effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone.
Possono essere destinati ai servizi di linea per trasporto di persone: gli autobus, gli autosnodati, gli autoarticolati, gli autotreni, i filobus, filosnodati, i filoarticolati e i filotreni destinati a tale trasporto.
COSA SERVE | LEGISLAZIONE |
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Autorizzazione rilasciata dal Sindaco del COMUNE competente per territorio (per i servizi urbani). Autorizzazione della REGIONE (per i servizi extraurbani). Autorizzazione rilasciata dal MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (per i servizi internazionali). |
Legge Regionale n. 7 del 1 febbraio 1982. Norme per la concessione di contributi sulle spese di gestione e di investimento agli enti, aziende ed imprese che esercitano servizi pubblici di linea per trasporto persone di interesse regionale e locale. Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 1 dicembre 1979 n. 45. Legge Regionale n. 4 del 29 gennaio 1987. Applicazione di sanzione amministrativa a carico dei viaggiatori dei servizi pubblici di linea sprovvisti di valido documento di viaggio. Legge Regionale n. 30 del 2 ottobre 1998. Disciplina generale del trasporto pubblico locale, che definisce i principi direttivi a cui si uniformano Province e Comuni nella gestione del trasporto pubblico locale. Legge Regionale n. 1 del 1 febbraio 2002. Modifiche alla Legge Regionale 2 ottobre 1998, n. 30 ''Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale''. |
Scheda aggiornata al 16 marzo 2012