TINTOLAVANDERIA
Vedere anche: Lavanderia self-service
Costituisce esercizio dell’attività professionale di tintolavanderia l’attività dell’impresa che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.
Attività artigiana - comporta iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane ove ricorrano i requisiti di cui alla legge 443/1985.
COSA SERVE | LEGISLAZIONE |
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Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) presentata al COMUNE. |
Legge n. 84 del 22 febbraio 2006. Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia. D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (parte terza - art. 124). Norme in materia ambientale. D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (Art. 79). Legge Regionale n. 3 del 21 aprile 1999. Riforma del sistema regionale e locale. Decreto Legislativo n. 147 del 6 agosto 2012. Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno |
Scheda aggiornata al 18 settembre 2012