IMPIANTI TELEFONICI (APPARECCHIATURE TERMINALI DI TELECOMUNICAZIONI)
Per "apparecchiature terminali" si intendono le apparecchiature allacciate direttamente o indirettamente all'interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni; in entrambi i casi di allacciamento, diretto o indiretto, esso può essere realizzato via cavo, fibra ottica o via elettromagnetica; un allacciamento è indiretto se l'apparecchiatura è interposta fra il terminale e l'interfaccia della rete pubblica.
COSA SERVE | LEGISLAZIONE |
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Attività libera. (Dal 22 giugno 2013 abrogato D.M. n. 314 del 23 maggio 1992 che prevedeva Autorizzazione rilasciata dal Dipartimento per le Comunicazioni presso il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.) |
Direttiva 2008/63/CE della Commissione del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni . Legge n. 109 del 28 marzo 1991. Nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni. D.M. n. 314 del 23 maggio 1992. Regolamento recante disposizioni di attuazione della L. 28 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni. D.Lgs. n. 198 del 26 ottobre 2010. Attuazione della direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni. Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 convertito in Legge n. 98 del 9 agosto 2013 (Decreto del Fare). |
Scheda aggiornata al 6 novembre 2013