STABILIMENTO TERMALE
Si intendono per stabilimenti termali le strutture aperte al pubblico che a scopo preventivo, curativo e riabilitativo, utilizzano: acque minerali; fanghi naturali o artificiali, limi, muffe; grotte naturali e artificiali.
COSA SERVE | LEGISLAZIONE |
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Autorizzazione rilasciata dal COMUNE (previo parere dell'Asl). |
R.D. n. 1924 del 28 settembre 1919. Regolamento per l'esecuzione del Capo IV della L. 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini. D.P.R. n. 616/1977 (art. 27). Legge Regionale n. 32 del 17 agosto 1988. Disciplina delle acque termali, qualificazione e sviluppo del termalismo. Legge Regionale n. 4 del 12 febbraio 2010. Norme per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l’adeguamento all’ordinamento comunitario- Legge Comunitaria Regionale per il 2010. |
Scheda aggiornata al 16 marzo 2012