SPEDIZIONIERE
Ai sensi dell’art.1 della Legge n. 1442/1941 è spedizioniere l’impresa che svolge abitualmente attività di spedizione per terra, per mare e per aria, obbligandosi di provvedere in proprio nome o in nome del committente ed in ogni caso per conto del committente, alla stipulazione del contratto di trasporto col vettore, al compimento della spedizione ed alle operazioni accessorie.
Lo spedizioniere si interpone fra colui che vuole spedire la merce e l’impresa che materialmente eseguirà il trasporto.
Dall'8 maggio 2010, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010 è stato soppresso l'elenco di cui all'art. 2 della L. 1442/1941.
COSA SERVE | LEGISLAZIONE |
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Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) presentata al Registro delle Imprese della CAMERA DI COMMERCIO. |
Legge n. 1442 del 14 novembre 1941. Istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri. Legge n. 1138 del 15 dicembre 1949. Aumento dei limiti fissati dall'art. 10 della Legge n. 1442 del 14 novembre 1941, per le cauzioni degli spedizionieri. D.L. n. 200 del 22 dicembre 2008. Misure urgenti in materia di semplificazione normativa. D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (Art. 76) Decreto Legislativo n. 147 del 6 agosto 2012. Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno |
Scheda aggiornata al 18 settembre 2012