SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PRIVATA
Secondo quanto previsto dall'articolo 1-bis del D.L. 05-12-2005, n. 250 e ss. mm. le scuole non pubbliche sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della L. 62/2000, e di scuole non paritarie.
La scuola paritaria è una scuola non statale, quindi privata, che segue gli ordinamenti generali dell'istruzione impartiti dallo Stato e per questo è equiparata alla scuola pubblica ed i suoi studenti godono di pari trattamento degli studenti di scuole pubbliche. La parità delle scuole non statali non è un diritto acquisito una volta per tutte ma deve essere rinnovata annualmente, controllati i requisiti per poterla avere. I requisiti per ottenere la concessione della parità, sono contenuti nella Legge 62 del 2000 e riguardano il progetto educativo, la disponibilità di locali ,arredi e attrezzature didattiche, l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali, l'iscrizione alla scuola, la non discriminazione per situazioni di svantaggio, la costituzione di corsi completi, il personale docente ed il rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore per il personale dirigente ed insegnante.
Sono scuole non paritarie quelle che svolgono un'attività organizzata di insegnamento e che presentano le seguenti condizioni di funzionamento:
a) un progetto educativo e relativa offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio;
b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti;
c) l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola nonché di idoneo personali tecnico e amministrativo;
d) alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, per gli alunni delle scuole statali o paritarie.
Le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, nè intermedi, nè finali. Esse non possono assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti a quelle previste dall'ordinamento vigente per le istituzioni scolastiche statali o paritarie e devono indicare nella propria denominazione la condizione di scuola non paritaria. Per le scuole dell'infanzia non paritarie si prescinde dalla finalità correlata al conseguimento di un titoli di studio.
COSA SERVE | LEGISLAZIONE |
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Per scuole paritarie: Decreto di riconoscimento della parità dal Dirigente dell'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE. Per scuole non paritarie: Iscrizione nel Registro dell'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE. |
D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994. Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. Legge n. 62 del 10 marzo 2000. Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione. D.L. n. 250 del 5 dicembre 2005. Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità, convertito con L. 27 del 3 febbraio 2006. D.M. n. 263 del 29 novembre 2007. Regolamento recante «Disciplina delle modalità procedimentali per l'inclusione ed il mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 5, del D.L. n. 250 del 5 dicembre 2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27 del 3 febbraio 2006». D.M. n. 267 del 29 novembre 2007. Regolamento recante «Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del D.L. n. 250 del 5 dicembre 2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27 del 3 febbraio 2006». D.P.R. n. 23 del 9 gennaio 2008. Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del D.L. n. 250 del 5 dicembre 2005, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 27 del 3 febbraio 2006. Legge Regionale n. 12 del 30 giugno 2003. Norma per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione fra loro. |
Scheda aggiornata al 15 marzo 2012