AGENZIA DI STAMPA
Si definiscono agenzie di stampa (a carattere nazionale) i soggetti i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana.
COSA SERVE | LEGISLAZIONE |
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Iscrizione al R.O.C. (Registro Operatori della Comunicazione) presso l'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI da effettuare entro 60 gg. dall'inizio dell'attività. (*) (*) Le attività relative all’iscrizione sono delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni (Co.re.com.), per effetto dell’Accordo-quadro tra Agcom e Conferenze delle Regioni e dei Consigli regionali concluso in data 4 dicembre 2008 . (CO.RE.COM in Bologna V. A.Moro 44 Tel. 051/5276376/297 e indirizzo elettronico corecom@regione.emilia-romagna.it. ) |
Legge n. 416 del 5 agosto 1981. Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria. Legge n. 249 del 31 luglio 1997. Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo. Legge n. 62 del 7 marzo 2001. Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla Legge n. 416 del 5 agosto 1981. Delibera AGCOM n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001. Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione. Delibera AGCOM n. 666/08/CON del 26 novembre 2008. Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione. D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010 artt. 2 e 5. |
Scheda aggiornata all'8 febbraio 2012