RIFIUTI
Vedere anche: Autodemolizione; Espurgo pozzi neri e fogne; Centro di raccolta dei rifiuti urbani differenziati; Rigenerazione toner, nastri per stampanti e per macchina da scrivere.
Secondo l'art. 183 del D.lgs 152/2006 si intende:
"Rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;
"Rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'Allegato I del Decreto sopracitato ad es. esplosivo, facilmente infiammabile, irritante, nocivo, cancerogeno, tossico;
"Gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonchè le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
"Raccolta": il prelievo dei rifiuti, compreso la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta comunali ed intercomunali di cui al D.M. 08/04/2008;
"Trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
"Recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
"Smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.
Per bonifica ai sensi dell'art. 240 del decreto si intende: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).
L'Albo nazionale gestori ambientali è stato istituito dal D.Lgs. n. 152/2006 e succede all'Albo nazionale gestori rifiuti disciplinato dal D.Lgs. n. 22/1997. E' costituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed è articolato in un Comitato Nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, e in Sezioni regionali e provinciali, con sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Per la raccolta e il trasporto, il commercio e l'intermediazione dei rifiuti l'iscrizione all'albo costituisce titolo per l'esercizio delle attività medesime. Per le altre attività abilita alla gestione di impianti autorizzati. Inoltre l'iscrizione deve essere rinnovata ogni 5 anni.
COSA SERVE | LEGISLAZIONE |
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Iscrizione all'ALBO GESTORI AMBIENTALI per: - imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi; - imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi; - imprese che effettuano attività di bonifica dei siti; - imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto; - imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi; - imprese che effettuano attività di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi; - imprese che effettuano trasporto di rifiuti transfrontalieri nel territorio italiano (art. 194.3 del D.Lgs. 152/2006). Iscrizione all'ALBO GESTORI AMBIENTALI con procedura semplificata con Comunicazione di inizio attività per i seguenti soggetti: Autorizzazione rilasciata dalla PROVINCIA per: - costruzione e gestione in conto proprio di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi; - impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti. Comunicazione di inizio attività presentata alla PROVINCIA per recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi (art. 216 del D.Lgs. 152/2006) (l'esercizio può essere intrapreso decorsi 90 gg. dalla comunicazione) |
D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997. Attuazione della Direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, ella Direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. D.M. 5 febbraio 1998. Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. n.22 del 5 febbraio 1997. D.M. n. 161 del 12 giugno 2002. Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate. D.Lgs. n. 209 del 24 giugno 2003. Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. D.P.R. n. 254 de 15 luglio 2003. Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge n. 179 del 31 luglio 2002. D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006. Norme in materia ambientale. D.M. n. 186 del 5 aprile 2006. Regolamento recante modifiche al D.M. del 5 febbraio 1998 'Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997'. D. M. del 22 ottobre 2008. Semplificazione degli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 195, comma 2, lettera s-bis) del decreto legislativo n. 152/2006, in materia di raccolta e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti. D. M. dell'8 aprile 2008. Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti raccolti in modo differenziato - Articolo 183, comma 1, lettera cc) del D.lgs. 152/2006 e ss.mm. D.Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010. Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Delibera di Giunta n. 1991/2003. Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 28/29 del D.Lgs. n. 22/1997. |
Scheda aggiornata al 18 marzo 2015