ONICOTECNICA - APPLICAZIONE, RICOSTRUZIONE, DECORAZIONE DI UNGHIE ARTIFICIALI
Il Tribunale di Bologna con Decreto n. 3461/2002 ha stabilito che l'attività di ricostruzione unghie costituisce comunque un intervento effettuato sulla superficie del corpo con finalità estetica, rientrante perciò nel chiaro disposto dell'art. 1 della Legge n. 1/1990.
La C.R.A. dell'Emilia Romagna con Parere del 20 marzo 2002 ha ritenuto che per esercitare l'attività di ricostruzione unghie sia necessario il possesso della qualifica di estetista. Anche la sola applicazione di unghie, senza comprendere la vera e propria ricostruzione, costituisce un intervento effettuato sulla superficie del corpo allo scopo di migliorarne l’aspetto fisico e quindi va ricompresa nella sfera di applicazione della Legge n. 1/1990.
Tuttavia la stessa C.R.A. con parere del 27/06/2007 ha precisato che "la mera attività di decorazione delle unghie quando si configura come mera prestazione di servizi, non è soggetta alla legge sull'estetica".
COSA SERVE | LEGISLAZIONE |
---|---|
Verificare Regolamento e disposizioni comunali in merito all'applicazione o non applicazione delle Legge sull'estetica. |
|
Scheda aggiornata al 14 febbraio 2012