REFERENTE PER LA SICUREZZA
Vedere anche: Servizio di controllo delle attività di intrattenimento; Stewarding; Vigilanza privata (Servizi di)
I referenti per la sicurezza secondo quanto previsto dalla Legge Regionale Emilia-Romagna 24/2003 contribuiscono all'ordinato svolgimento delle attività d'impresa (settore intrattenimento), alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti e cooperano con le polizie locali e nazionali in relazione alle rispettive competenze. L'esercizio di tale attività è subordinato al possesso di specifica autorizzazione del Comune (Polizia Municipale) ove ha sede il locale o nel cui territorio si svolge l'attività. L'autorizzazione è richiesta congiuntamente dall'interessato e dal datore di lavoro. Per "datore di lavoro" si intende colui che, in qualità di gestore di locale o di organizzatore di evento aperto al pubblico utilizza il lavoratore per lo svolgimento dell'attività di referente a prescindere dalla tipologia contrattuale di lavoro impiegata.
Il Comune informa le competenti autorità provinciali di pubblica sicurezza delle autorizzazioni concesse. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di referente per la sicurezza ha validità su tutto il territorio regionale per un periodo di tre anni dalla data di rilascio della stessa.
COSA SERVE | LEGISLAZIONE |
---|---|
Autorizzazione comunale rilasciata da POLIZIA MUNICIPALE. |
R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 T.U.L.P.S. (art. 133). Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Legge Regionale n. 24 del 4 dicembre 2003. Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza (art. 9). |
Scheda aggiornata al 9 marzo 2012