PROMOTORE FINANZIARIO
È promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L'attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto.
Il promotore finanziario, dunque, è l'unico operatore dell'industria del risparmio abilitato alla promozione e al collocamento di prodotti finanziari e servizi di investimento in luogo diverso dalla sede e dalle dipendenze del soggetto abilitato per cui opera (SIM, SGR, banche).
L'attività di promotore finanziario è incompatibile con quella di agente di cambio.
COSA SERVE | LEGISLAZIONE |
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Iscrizione all'Albo dei Promotori Finanziari tenuto dall'organismo per la tenuta dell'Albo Promotori Finanziari (A.P.F.) con due sezioni territoriali. |
Deliberazione Consob n. 10629 dell'8 aprile 1997 e successivamente modificato con delibere n. 11522 e n. 11523 dell'1 luglio 1998, n. 11745 del 9 dicembre 1998 e n. 13915 del 29 gennaio 2003. Regolamento concernente l'albo e l'attività dei promotori finanziari. D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (art. 31). Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della Legge n. 52 del 6 febbraio 1996. Deliberazione Consob n. 16736 del 18 dicembre 2008. Modificazioni e integrazioni al regolamento recante norme di attuazione del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, concernente la disciplina degli intermediari, adottato con Delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007. Deliberazione Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008. Inizio di operatività dell'Organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ed entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Libro VIII, parti II e III, del Regolamento adottato con Delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007. |
Scheda aggiornata al 6 marzo 2012