PROCACCIATORE D'AFFARI
Il "procacciatore d'affari" è colui che riceve da un'impresa, senza divenirne dipendente né subirne il potere di direzione, l'incarico di promuovere contratti in suo nome.
L'attività di procacciatore d'affari consiste nel segnalare all'impresa preponente l'opportunità di stipulare contratti o acquisire ordini di acquisto, senza condurre trattative in merito a tali contratti.
Trattasi di un rapporto di collaborazione atipico, non essendo regolato da alcuna norma di legge, e distinto dal rapporto di agenzia, commissione e mediazione.
In una zona individuata il procacciatore d'affari non ha un incarico stabile e duraturo, ma opera saltuariamente e occasionalmente, senza diritto di esclusiva per la zona di competenza e potendo, a sua volta, svolgere la propria opera anche per conto di altri imprenditori.
Il procacciatore d'affari è retribuito a provvigione ma, diversamente dall'agente, non gli è dovuto alcun compenso per gli affari che non abbia procacciato direttamente.
COSA SERVE | LEGISLAZIONE |
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Attività libera. |
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Scheda aggiornata al 20 agosto 2014