PILE E ACCUMULATORI (PRODUZIONE E COMMERCIO DI)
Per "pila" o "accumulatore" si intende una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o costituita da uno o più elementi secondari (ricaricabili).
Viene considerato produttore e deve iscriversi al registro sopracitato chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza.
COSA SERVE | LEGISLAZIONE |
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Iscrizione nel Registro nazionale dei produttori di pile e accumulatori tenuto dal MINISTERO DELL'AMBIENTE attraverso la Camera di Commercio competente per territorio della sede dell'impresa. |
Direttiva 2008/103/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori in relazione all'immissione di pile e accumulatori sul mercato. Direttiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti. D.Lgs. n. 188 del 20 novembre 2008. Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE. |
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Scheda aggiornata al 6 marzo 2012