PIANTE FORESTALI
Chiunque intenda produrre, conservare, immettere in commercio e distribuire a qualsiasi titolo piante forestali e relativi materiali di moltiplicazione soggetti alla presente legge, compreso il costitutore di nuovi cloni, deve essere in possesso dell'autorizzazione regionale.
COSA SERVE | LEGISLAZIONE |
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Autorizzazione della REGIONE (per produzione e commercio all'ingrosso) |
D.Lgs. n. 386 del 10 novembre 2003. Attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. Legge Regionale n. 3 del 20 gennaio 2004. Norme in materia di tutela fitosanitaria-Istituzione della Tassa fitosanitaria Regionale. Legge Regionale n. 10 del 6 luglio 2007. Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione. |
Scheda aggiornata al 6 marzo 2012