ITTITURISMO - PESCATURISMO
Il pescaturismo è definito come l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, per effettuare escursioni lungo la costa, per partecipare alle operazioni di pesca professionale, per esercitare la pesca sportiva e tutte quelle attività atte a promuovere la cultura dei luoghi, del mare e della pesca. Prevede anche attività di ristorazione a bordo o a terra al fine di valorizzare i prodotti del mare e recuperare le antiche ricette dei luoghi dove si svolge.
L'ittiturismo è definito come attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, esercitata da imprenditori singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso.
L'ittiturismo e pescaturismo sono attività integrative alla pesca.
COSA SERVE | LEGISLAZIONE |
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Autorizzazione rilasciata dal Capo del COMPARTIMENTO MARITTIMO (del luogo di iscrizione della nave). |
D.M. n. 293 del 13 aprile 1999. Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, in attuazione dell'art. 27-bis della Legge n. 41 del 17 febbraio 1982, e successive modificazioni. Legge n. 172 dell'8 luglio 2003. Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico. D.L. n. 154 del 26 maggio 2004. D.M. n. 121 del 10 maggio 2005. Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Legge 96 del 20 febbraio 2006. Disciplina dell'agriturismo. Legge Regionale Emilia Romagna n. 23 dell'8 luglio 1996. |
Scheda aggiornata al 21 febbraio 2012