ACCONCIATORE - BARBIERE - PARRUCCHIERE
L'attività di acconciatore comprende tutte le attività svolte in precedenza dal "barbiere" e dal "parrucchiere" per uomo e donna relative a tutti trattamenti volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo e sanitario, nonchè il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio complementare. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
Attività artigiana - comporta iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane ove ricorrano i requisiti di cui alla Legge 443/1985.
COSA SERVE | LEGISLAZIONE |
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Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) presentata al COMUNE. (*) (*) previo riconoscimento del possesso della qualificazione da parte del Servizio politiche per l'industria, l'artigianato, la cooperazione e i servizi della Regione Emilia Romagna (la domanda di qualificazione è presentata al Servizio regionale tramite il Registro imprese) |
Legge n. 161 del 14 febbraio 1963. Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini. Legge n. 1142 del 23 dicembre 1970. Modifiche alla Legge n. 161 del 14 febbraio 1963, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini. Legge n. 174 del 17 agosto 2005. Disciplina dell'attività di acconciatore. D.L. n. 7 del 31 gennaio 2007 convertito con modifiche nella Legge n. 40 del 2 aprile 2007. D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (Art. 77) |
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Scheda aggiornata al 16 gennaio 2012